Art. 3. 
                             Ammissione 
  1. L'ammissione alle scuole di specializzazione avviene secondo  le
modalita' di  cui  all'art.  13  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. 
  2. Le modalita' per la costituzione delle commissioni di ammissione
e di esame finale di cui all'art. 4, comma 5, sono  disciplinate  dal
regolamento didattico di ateneo di cui all'art.  11  della  legge  19
novembre 1990, n. 341.