Art. 3. Ammissione 1. L'ammissione alle scuole di specializzazione avviene secondo le modalita' di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. 2. Le modalita' per la costituzione delle commissioni di ammissione e di esame finale di cui all'art. 4, comma 5, sono disciplinate dal regolamento didattico di ateneo di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.