Art. 5. Incompatibilita', congedi e interruzioni 1. Per la durata della formazione a tempo pieno e' inibito l'esercizio di attivita' libero-professionali esterne alle strutture assistenziali in cui si effettua la specializzazione ed ogni rapporto anche convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale. 2. Lo specializzando, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, fatta eccezione per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 5, e' collocato in posizione di congedo straordinario ai sensi dell'art. 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398. 3. Il periodo di formazione puo' essere sospeso per servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non puo' essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. 4. Non costituisce interruzione della formazione ai fini della sua continuita' e conseguentemente non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno accademico. 5. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra universita' italiane ed universita' di Paesi esteri, la formazione specialistica puo' svolgersi, per periodi complessivamente non superiori ad un anno, in strutture sanitarie di Paesi della CEE, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.