Art. 5. 
              Incompatibilita', congedi e interruzioni 
  1. Per  la  durata  della  formazione  a  tempo  pieno  e'  inibito
l'esercizio di attivita' libero-professionali esterne alle  strutture
assistenziali in cui si effettua la specializzazione ed ogni rapporto
anche convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale. 
  2. Lo specializzando, ove sussista un rapporto di pubblico impiego,
fatta eccezione per i dipendenti di  cui  all'art.  2,  comma  5,  e'
collocato in posizione di congedo straordinario ai sensi dell'art.  6
della legge 30 novembre 1989, n. 398. 
  3. Il periodo  di  formazione  puo'  essere  sospeso  per  servizio
militare,  missioni  scientifiche,  gravidanza  e   malattia,   fermo
restando che l'intera sua durata non  puo'  essere  ridotta  a  causa
delle suddette sospensioni. 
  4. Non costituisce interruzione della formazione ai fini della  sua
continuita'  e  conseguentemente  non  va   recuperato   un   periodo
complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni  in
un anno accademico. 
  5. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica
integrata tra universita' italiane ed universita' di Paesi esteri, la
formazione specialistica puo' svolgersi, per periodi complessivamente
non superiori ad un anno, in strutture sanitarie di Paesi della  CEE,
fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  12  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.