Art. 6. 
                           Borse di studio 
1. Agli ammessi alle scuole di specializzazione nei  limiti  definiti
dalla  programmazione  di  cui  all'art.  2,  comma  2  in  relazione
all'attuazione dell'impegno a tempo  pieno  la  loro  formazione,  e'
corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei periodi
di sospensione della formazione specialistica, una  borsa  di  studio
determinata per l'anno 1991 in  L.  21.500.000.  Tale  importo  viene
  annualmente, a partire dal 1 gennaio 1992, incrementato del tasso 
programmato d'inflazione ed  e'  rideterminato,  ogni  triennio,  con
decreto del Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  i  Ministri
dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  del
tesoro, in funzione del miglioramento  stipendiale  tabellare  minimo
previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente
del Servizio sanitario nazionale. 
  2. La borsa di studio viene corrisposta,  in  sei  rate  bimestrali
posticipate, dalle  universita'  presso  cui  operano  le  scuole  di
specializzazione riconosciute ai sensi dell'art. 7. La corresponsione
della borsa cessa nei confronti di coloro che non abbiano  sostenuto,
con esito positivo, la prova  di  esame  annuale  entro  la  sessione
autunnale, con effetto dall'inizio del mese successivo a  quello  del
definitivo mancato superamento della prova. 
  3. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle Universita' dei
fondi previsti dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 
428, provvede, con  proprio  decreto,  il  Ministro  del  tesoro,  su
proposta dei Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica  e
tecnologica e della sanita', sulla base del decreto di  cui  all'art.
2, comma 2. 
  4. La borsa di studio a favore dei medici stranieri provenienti dai
Paesi in via di sviluppo, rientranti nella riserva di posti  prevista
dall'art. 2, comma 3, e' corrisposta dal Ministro degli affari esteri
a valere sulle risorse della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e con  le
modalita' contenute nella stessa. 
  5. Si applica l'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.