Art. 6. Borse di studio 1. Agli ammessi alle scuole di specializzazione nei limiti definiti dalla programmazione di cui all'art. 2, comma 2 in relazione all'attuazione dell'impegno a tempo pieno la loro formazione, e' corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio determinata per l'anno 1991 in L. 21.500.000. Tale importo viene annualmente, a partire dal 1 gennaio 1992, incrementato del tasso programmato d'inflazione ed e' rideterminato, ogni triennio, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale. 2. La borsa di studio viene corrisposta, in sei rate bimestrali posticipate, dalle universita' presso cui operano le scuole di specializzazione riconosciute ai sensi dell'art. 7. La corresponsione della borsa cessa nei confronti di coloro che non abbiano sostenuto, con esito positivo, la prova di esame annuale entro la sessione autunnale, con effetto dall'inizio del mese successivo a quello del definitivo mancato superamento della prova. 3. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle Universita' dei fondi previsti dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanita', sulla base del decreto di cui all'art. 2, comma 2. 4. La borsa di studio a favore dei medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo, rientranti nella riserva di posti prevista dall'art. 2, comma 3, e' corrisposta dal Ministro degli affari esteri a valere sulle risorse della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e con le modalita' contenute nella stessa. 5. Si applica l'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.