Art. 7. Requisiti di idoneita' delle strutture 1. I requisiti di idoneita' delle strutture ove si svolge la formazione specialistica sono determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita', su parere del comitato consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore della sanita', tenuto conto: a) della disponibilita' di attrezzature e dotazioni strumentali per l'esercizio delle attivita' inerenti alla formazione specialistica; b) del numero dei posti letto e dell'organico di personale a fini assistenziali in relazione al numero degli specializzandi; c) della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si svolge la formazione; d) della tipologia delle patologie trattate e delle prestazioni eseguite annualmente; e) delle caratteristiche di professionalita' del personale presente nella struttura. 2. Le modalita' per la verifica della idoneita' e della mancanza dei requisiti delle strutture sono determinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita', tenuto conto delle diverse tipologie delle singole scuole.