Art. 7. 
               Requisiti di idoneita' delle strutture 
  1. I requisiti di  idoneita'  delle  strutture  ove  si  svolge  la
formazione specialistica sono determinati con  decreto  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto con il  Ministro  della  sanita',  su  parere  del  comitato
consultivo di medicina del Consiglio universitario  nazionale  e  del
Consiglio superiore della sanita', tenuto conto: 
    a) della disponibilita' di attrezzature e  dotazioni  strumentali
per   l'esercizio   delle   attivita'   inerenti   alla    formazione
specialistica; 
    b) del numero dei posti letto e dell'organico di personale a fini
assistenziali in relazione al numero degli specializzandi; 
    c) della presenza di servizi  generali  e  diagnostici  collegati
alla struttura dove si svolge la formazione; 
    d) della tipologia delle patologie trattate e  delle  prestazioni
eseguite annualmente; 
    e)  delle  caratteristiche  di  professionalita'  del   personale
presente nella struttura. 
  2. Le modalita' per la verifica della idoneita'  e  della  mancanza
dei requisiti  delle  strutture  sono  determinate  con  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
di concerto con il Ministro della sanita', tenuto conto delle diverse
tipologie delle singole scuole.