Art. 8. Norme finali 1. I decreti di riordinamento delle scuole di specializzazione di cui all'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, disciplinano le modalita' per la soppressione o la trasformazione delle scuole di specializzazione il cui ordinamento non risulti conforme alla normativa comunitaria di cui all'art. 1, garantendo comunque il completamento degli studi agli specializzandi che risultino iscritti alla data di entrata in vigore degli stessi decreti. In ogni caso, per obiettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita', sentito il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio superiore della sanita', possono essere confermate le scuole di specializzazione non conformi a quelle di cui all'art. 1, comma 1, esclusivamente per le tipologie previste alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'anno accademico 1991-92. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Courmayeur - Valle d'Aosta, addi' 8 agosto 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro DE LORENZO, Ministro della sanita' RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: MARTELLI