Art. 12. (Comitato tecnico per le pensioni privilegiate) 1. Per le domande di pensione privilegiata, il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza delibera sentito il parere di un comitato tecnico istituito con apposita deliberazione del consiglio stesso, resa esecutiva con provvedimento del direttore generale degli istituti di previdenza. 2. Il comitato tecnico e' costituito dal direttore generale degli istituti di previdenza o, per sua delega, da un dirigente superiore, con funzione di presidente; da due dirigenti degli istituti stessi; da tre sanitari del profilo professionale medici, con qualifica non inferiore ad aiuto corresponsabile ospedaliero, designati dal Ministro della sanita', e da un rappresentante del consiglio di amministrazione di cui al comma 1. Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un funzionario degli istituti di previdenza appartenente ad un livello non inferiore all'ottavo. 3. I compensi dovuti ai componenti ed al segretario del comitato sono stabiliti con la deliberazione del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, e corrisposti a carico del bilancio delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.