Art. 12. 
           (Comitato tecnico per le pensioni privilegiate) 
 
1.  Per  le  domande  di  pensione  privilegiata,  il  consiglio   di
amministrazione degli istituti  di  previdenza  delibera  sentito  il
parere di un comitato tecnico istituito  con  apposita  deliberazione
del consiglio stesso, resa esecutiva con provvedimento del  direttore
generale degli istituti di previdenza. 
2. Il comitato tecnico e' costituito  dal  direttore  generale  degli
istituti di previdenza o, per sua delega, da un dirigente  superiore,
con funzione di presidente; da due dirigenti degli  istituti  stessi;
da tre sanitari del profilo professionale medici, con  qualifica  non
inferiore  ad  aiuto  corresponsabile  ospedaliero,   designati   dal
Ministro della sanita', e  da  un  rappresentante  del  consiglio  di
amministrazione di cui al comma 1.  Le  funzioni  di  segretario  del
comitato sono affidate ad un funzionario degli istituti di previdenza
appartenente ad un livello non inferiore all'ottavo. 
3. I compensi dovuti ai componenti ed al segretario del comitato sono
stabiliti con la deliberazione del consiglio  di  amministrazione  di
cui al comma 1, e corrisposti  a  carico  del  bilancio  delle  Casse
pensioni degli istituti di previdenza.