Art. 13. (Trattamento per inabilita') 1. Le domande di pensione che richiedano la sussistenza delle condizioni di inabilita' non derivante da causa di servizio, debbono essere corredate del verbale di visita medico-collegiale, effettuata presso le Unita' sanitarie locali, che attesti, a compendio dell'esame obbiettivo e della conseguente diagnosi, la sussistenza o meno della condizione di inabilita', assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro. 2. Il collegio medico chiamato ad esprimere il proprio giudizio e' integrato da un medico in rappresentanza della Cassa pensioni cui il lavoratore risulta iscritto, nonche' da un medico di fiducia del lavoratore, se questi lo richieda assumendone l'onere a proprio carico.