Art. 13. 
                    (Trattamento per inabilita') 
 
1. Le  domande  di  pensione  che  richiedano  la  sussistenza  delle
condizioni di inabilita' non derivante da causa di servizio,  debbono
essere corredate del verbale di visita medico-collegiale,  effettuata
presso  le  Unita'  sanitarie  locali,  che  attesti,   a   compendio
dell'esame obbiettivo e della conseguente diagnosi, la sussistenza  o
meno  della  condizione  di  inabilita',  assoluta  e  permanente,  a
qualsiasi proficuo lavoro. 
2. Il collegio medico chiamato ad esprimere il  proprio  giudizio  e'
integrato da un medico in rappresentanza della Cassa pensioni cui  il
lavoratore risulta iscritto, nonche' da  un  medico  di  fiducia  del
lavoratore, se questi  lo  richieda  assumendone  l'onere  a  proprio
carico.