Art. 18. 
              (Pensioni indirette o di riversibilita') 
 
1. Le condizioni soggettive previste per il  diritto  al  trattamento
indiretto o di  riversibilita'  debbono  sussistere  alla  morte  del
dipendente o del pensionato e debbono permanere. 
2. Ai fini dell'accertamento delle  condizioni  economiche  richieste
per il  conseguimento  del  diritto  alla  pensione  indiretta  o  di
riversibilita', si applicano le norme del primo  comma  dell'articolo
85 del  testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 
3. E' fatto obbligo agli interessati di  comunicare  alla  competente
Direzione provinciale del tesoro la cessazione delle  condizioni  che
hanno dato luogo  all'attribuizione  della  pensione  o  dell'assegno
alimentare, nonche' il verificarsi di qualsiasi evento  che  comporta
variazione della misura della  pensione  stessa  ovvero  soppressione
degli assegni accessori. 
4. La inabilita' fisica richiesta per il diritto a pensione a  favore
dei fratelli e sorelle superstiti dell'iscritto o del  pensionato  e'
presunta se gli interessati hanno un'eta' superiore a sessanta anni. 
5. La pensione spettante al genitore del dante causa si consolida, in
caso  di  sua  morte,  in  favore   del   genitore   supersiste.   Il
consolidamento si attua anche in caso di morte del genitore, al quale
spettava per ultimo la pensione,  in  favore  dei  fratelli  e  delle
sorelle  del  dante  causa,  purche'  le  condizioni  stabilite   per
l'acquisto  del  diritto  alla  riversibilita'  in  favore  di  detti
collaterali risultino sussistenti dal momento della morte  del  dante
causa a quello della morte dell'altro genitore. 
 
          Note all'art. 18:
             - Il testo dell'art. 85 del D.P.R. 29 dicembre 1973,  n.
          1092 (per il titolo vedi precedente nota all'art. 1), e' il
          seguente:
             "Art.  85 (Condizioni economiche). - Ai fini del diritto
          alla pensione di riversibilita', gli orfani maggiorenni,  i
          genitori   e  i  fratelli  e  le  sorelle  maggiorenni  del
          dipendente statale o del pensionato si considerano a carico
          di lui quando questi forniva loro,  in  tutto  o  in  parte
          preponderante, i necessari mezzi di sussistenza.
             Agli  stessi  fini  si  considera  nullatenente  chi non
          risulti possessore di  redditi  assoggettabili  all'imposta
          sul  reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle
          modalita' di  riscossione  dell'imposta  medesima,  per  un
          ammontare superiore a lire 960 mila annue.
             L'accertamento  delle condizioni previste dal precedente
          comma e' effettuato  dall'amministrazione  trasmettendo  ai
          competenti   uffici   finanziari   la   dichiarazione  resa
          dall'interessato   sulla   sussistenza   delle   condizioni
          medesime.
             Nel  caso  di morte del pensionato residente all'estero,
          il diritto alla pensione  di  riversibilita'  spettante  ai
          familiari  suindicati  e'  subordinato  alla sussistenza di
          condizioni economiche non superiori a quelle  previste  dal
          secondo   comma,   accertabili,   ove   occorra,   mediante
          dichiarazione delle competenti autorita' consolari.
             Per la  definizione  delle  situazioni  anteriori  al  1
          gennaio   1974   si  considera  nullatenente  chi  non  era
          assoggettabile,   secondo   le   leggi   allora    vigenti,
          all'imposta complementare".