Art. 19. 
            (Indennita' una tantum e cumulo dei servizi) 
 
1. Gli articoli 25 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative
sull'ordinamento della Cassa di  previdenza  per  le  pensioni  degli
ufficiali giudiziari, approvato con regio decreto 12 luglio 1934,  n.
2312, e successive modificazioni; 6 della legge 11  aprile  1955,  n.
379; e 7 della  legge  4  febbraio  1958,  n.  87,  che  disciplinano
l'istituto della indennita' una tantum in  luogo  di  pensione,  sono
abrogati. Rimane ferma l'applicazione della legge 2 aprile  1958,  n.
322, con riferimento a tutti i servizi utili ai fini del  trattamento
di  quiescenza  a  carico  delle  Casse  pensioni.  Le   disposizioni
contenute nei predetti articoli restano operanti  per  le  cessazioni
dal servizio decorrenti da data anteriore all'entrata in vigore della
presente legge. 
2. E' abrogato, altresi', l'articolo 13 del decreto  legislativo  del
Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143,  e  successive
integrazioni  e  modificazioni,  in  tema  di  cumulo   dei   servizi
precedenti all'obbligo assicurativo della Cassa per  le  pensioni  ai
dipendenti degli enti locali. La predetta normativa resta salva per i
casi di avvenuta cessazione dal servizio  o  di  ricongiunzione  gia'
definita a termini della legge 7 febbraio 1979, n. 29, alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
 
          Note all'art. 19:
             - Il testo dell'art. 25 del R.D. 12 luglio 1934, n. 2312
          (per il titolo vedi precedente nota  all'art.  10),  e'  il
          seguente:
             "Art. 25. - Acquistano il diritto alla indennita' di cui
          al  seguente art. 34 gli ufficiali giudiziari iscritti alla
          Cassa di previdenza, i quali dopo 10 anni compiuti e  prima
          di 20 anni di servizio utile:
              a)  siano ritenuti permanentemente inabili a continuare
          il  servizio  per  ferite  o  altre   lesioni   traumatiche
          riportate   per   cause  diverse  da  quelle  indicate  nel
          successivo art. 26, lettera e);
              b) siano ritenuti permanentemente inabili a  continuare
          il servizio per infermita';
              c) cessione dal servizio:
               1 per limiti di eta';
               2 comunque per dispensa dal servizio;
               3 per riduzione di organici;
               4 per provvedimento disciplinare;
               5 per condanna.
             Gli   ufficiali   giudiziari  che  abbiano  lasciato  il
          servizio senza aver richiesto  al  Ministero  di  grazia  e
          giustizia  la  dichiarazione  della  inabilita' di cui alla
          lettera b), dovranno, ai fini della  indennita',  chiederla
          al Ministero stesso entro tre anni dalla data di cessazione
          dal   servizio.  La  dichiarazione,  ai  fini  della  detta
          indennita',  dovra'  comprovare  che  sussiste  la   stessa
          infermita'  esistente  alla data di cessazione dal servizio
          oppure altra infermita' che sia conseguenza di quella.
             Gli ufficiali giudiziari  di  cui  al  comma  precedente
          pe'rdono  il  diritto  all'indennita' ove non abbiano fatto
          entro il termine ivi indicato la domanda di  cui  al  comma
          stesso".
             -  Il  testo  dell'art. 6 della legge 11 aprile 1955, n.
          379 (per il titolo vedi precedente nota all'art. 5), e'  il
          seguente:
             "Art.  6.  -  L'iscritto  alla  Cassa per le pensioni ai
          dipendenti degli enti locali o alla Cassa per  le  pensioni
          agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate,
          che  dopo almeno un anno compiuto di servizio utile e prima
          di aver conseguito il diritto alla pensione, sia cessato  o
          cessi  dal servizio, a partire dalla data da cui ha effetto
          la presente legge in poi, per  una  delle  cause  indicate,
          rispettivamente,  alle  lettere  a),  b),  c  , d), e), f),
          dell'art.  32  dell'ordinamento  approvato  con  il   regio
          decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680), o alle lettere a), b),
          c),  d),  dell'art. 35 della legge 6 febbraio 1941, n. 176,
          consegue il  diritto  alla  indennita'  diretta  una  volta
          tanto.
             Consegue  pure il diritto all'indennita' di cui al comma
          precedente, ridotta  pero',  nella  misura,  ad  un  terzo,
          l'iscritto, che dopo almeno cinque anni di servizio utile e
          prima  di  aver  conseguito  i  diritto  alla pensione, sia
          cessato o cessi dal servizio, a partire dalla data  da  cui
          ha  effetto  la presente legge in poi, per dimissioni o per
          altre  cause  diverse  da  quelle  menzionate   nel   comma
          precedente".
             -  Il  testo dell'art. 7 della legge 4 febbraio 1958, n.
          87, concernente  "Riforma  del  trattamento  di  quiescenza
          della  Cassa  per  le pensioni ai sanitari e modifiche agli
          ordinamenti  degli  istituti  di   previdenza   presso   il
          Ministero del tesoro", e' il seguente:
             "Art.  7. - Nei casi di diritto all'indennita' una volta
          tanto, diretta o indiretta, previsti dagli articoli 25 e 30
          della legge 6 luglio 1939, n.  1035  e  dall'art.  6  della
          legge 11 giugno 1954, n.  409, il relativo importo lordo e'
          pari alla somma:
               a)  della  rendita  vitalizia  di  cui alla lettera a)
          dell'art. 4 moltiplicata per il coefficiente fisso 4,10;
               b) della rendita vitalizia differenziale di  cui  alla
          lettera  b)  dell'art.  4  moltiplicata per il coefficiente
          fisso 7,85;
               c) di tante volte  L.  1900  quanti  sono  i  mesi  di
          servizio  considerato  utile  per  la  determinazione della
          rendita vitalizia di cui alla lettera a).
             L'importo lordo dell'indennita' diretta una volta  tanto
          nei  casi  previsti dal comma primo dell'art. 7 della legge
          11 giugno  1954,  n.    409,  viene  determinato  nel  modo
          indicato  al  comma precedente, escludendo, pero', la parte
          di cui alla lettera a) e riducendo ad un  terzo  quella  di
          cui alla lettera b)".
             - La legge 2 aprile 1958, n. 322, reca norme concernenti
          "Ricongiunzione   delle  posizioni  previdenziali  ai  fini
          dell'accertamento del diritto e  della  determinazione  del
          trattamento di previdenza e di quiescenza".
             - Il testo dell'art. 13 del D.L.C.P.S. 3 settembre 1946,
          n.   143,  concernente  "Miglioramenti  al  trattamento  di
          quiescenza e nuove disposizioni a favore degli  iscritti  e
          dei  pensionati  degli  istituti di previdenza amministrati
          dalla Cassa depositi e prestiti", e' il seguente:
             "Art.  13.  -  Nei  riguardi  degli  impiegati   e   dei
          salariati,  dipendenti  dagli  enti di cui alle lettere a),
          b), e), f) - escluse  per  queste  ultime  due  lettere  le
          istituzioni  pubbliche di assistenza e di beneficienza e le
          aziende speciali per l'impianto e l'esercizio  dei  servizi
          municipalizzati  - ed h) dell'art. 5 del citato ordinamento
          in vigore della Cassa di previdenza per  le  pensioni  agli
          impiegati  degli  enti locali, iscritti obbligatoriamente o
          facoltativamente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del
          presente decreto o successivamente alla Cassa di previdenza
          per  le  pensioni  agli  impiegati degli enti locali o alla
          Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti
          locali, il periodo di servizio prestato  con  iscrizione  a
          tali casse e' cumulabile, con le norme di cui ai rispettivi
          ordinamenti   in   vigore,  con  i  precedenti  periodi  di
          servizio, in qualunque qualita'  prestato  alle  dipendenze
          degli  enti  menzionati,  per  i  quali  non vi sia obbligo
          d'iscrizione alle casse  predette  in  base  ai  rispettivi
          ordinamenti  in  vigore  purche' durante i periodi stessi i
          dipendenti predetti siano stati iscritti, con  il  concorso
          dell'ente,  all'Istituto nazionale della previdenza sociale
          o all'Istituto nazionale delle  assicurazioni  o  ad  altri
          istituti  assicurativi, sempre che per tali periodi non sia
          stato effettuato, prima della data di entrata in vigore del
          presente decreto, il riscatto oneroso secondo le  norme  di
          cui  agli  ordinamenti  in vigore delle casse di previdenza
          predette.
             Il cumulo dei periodi di  servizio  previsto  dal  comma
          precedente    non   ha   luogo   nei   casi   di   iscritti
          facoltativamente ad una delle due casse predette i quali al
          momento della cessazione dal servizio  non  raggiungano  un
          periodo di iscrizione alle casse stesse di almeno sei mesi.
             Nei  riguardi dei dipendenti dalle istituzioni pubbliche
          di  assistenza  e  di  beneficienza,   rimangono   peraltro
          applicabili  per  il  cumulo dei servizi le disposizioni in
          materia contemplate dagli ordinamenti in vigore delle casse
          di  previdenza  per  le  pensioni  agli  impiegati  ed   ai
          salariati degli enti locali".
             - Per il titolo della legge 7 febbraio 1979, n. 29, vedi
          precedente nota all'art. 1.