Art. 19. (Indennita' una tantum e cumulo dei servizi) 1. Gli articoli 25 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni; 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379; e 7 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, che disciplinano l'istituto della indennita' una tantum in luogo di pensione, sono abrogati. Rimane ferma l'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, con riferimento a tutti i servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza a carico delle Casse pensioni. Le disposizioni contenute nei predetti articoli restano operanti per le cessazioni dal servizio decorrenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge. 2. E' abrogato, altresi', l'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, e successive integrazioni e modificazioni, in tema di cumulo dei servizi precedenti all'obbligo assicurativo della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. La predetta normativa resta salva per i casi di avvenuta cessazione dal servizio o di ricongiunzione gia' definita a termini della legge 7 febbraio 1979, n. 29, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 19: - Il testo dell'art. 25 del R.D. 12 luglio 1934, n. 2312 (per il titolo vedi precedente nota all'art. 10), e' il seguente: "Art. 25. - Acquistano il diritto alla indennita' di cui al seguente art. 34 gli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza, i quali dopo 10 anni compiuti e prima di 20 anni di servizio utile: a) siano ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio per ferite o altre lesioni traumatiche riportate per cause diverse da quelle indicate nel successivo art. 26, lettera e); b) siano ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio per infermita'; c) cessione dal servizio: 1 per limiti di eta'; 2 comunque per dispensa dal servizio; 3 per riduzione di organici; 4 per provvedimento disciplinare; 5 per condanna. Gli ufficiali giudiziari che abbiano lasciato il servizio senza aver richiesto al Ministero di grazia e giustizia la dichiarazione della inabilita' di cui alla lettera b), dovranno, ai fini della indennita', chiederla al Ministero stesso entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio. La dichiarazione, ai fini della detta indennita', dovra' comprovare che sussiste la stessa infermita' esistente alla data di cessazione dal servizio oppure altra infermita' che sia conseguenza di quella. Gli ufficiali giudiziari di cui al comma precedente pe'rdono il diritto all'indennita' ove non abbiano fatto entro il termine ivi indicato la domanda di cui al comma stesso". - Il testo dell'art. 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379 (per il titolo vedi precedente nota all'art. 5), e' il seguente: "Art. 6. - L'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, che dopo almeno un anno compiuto di servizio utile e prima di aver conseguito il diritto alla pensione, sia cessato o cessi dal servizio, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, per una delle cause indicate, rispettivamente, alle lettere a), b), c , d), e), f), dell'art. 32 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680), o alle lettere a), b), c), d), dell'art. 35 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, consegue il diritto alla indennita' diretta una volta tanto. Consegue pure il diritto all'indennita' di cui al comma precedente, ridotta pero', nella misura, ad un terzo, l'iscritto, che dopo almeno cinque anni di servizio utile e prima di aver conseguito i diritto alla pensione, sia cessato o cessi dal servizio, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, per dimissioni o per altre cause diverse da quelle menzionate nel comma precedente". - Il testo dell'art. 7 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, concernente "Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro", e' il seguente: "Art. 7. - Nei casi di diritto all'indennita' una volta tanto, diretta o indiretta, previsti dagli articoli 25 e 30 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 e dall'art. 6 della legge 11 giugno 1954, n. 409, il relativo importo lordo e' pari alla somma: a) della rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'art. 4 moltiplicata per il coefficiente fisso 4,10; b) della rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera b) dell'art. 4 moltiplicata per il coefficiente fisso 7,85; c) di tante volte L. 1900 quanti sono i mesi di servizio considerato utile per la determinazione della rendita vitalizia di cui alla lettera a). L'importo lordo dell'indennita' diretta una volta tanto nei casi previsti dal comma primo dell'art. 7 della legge 11 giugno 1954, n. 409, viene determinato nel modo indicato al comma precedente, escludendo, pero', la parte di cui alla lettera a) e riducendo ad un terzo quella di cui alla lettera b)". - La legge 2 aprile 1958, n. 322, reca norme concernenti "Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza". - Il testo dell'art. 13 del D.L.C.P.S. 3 settembre 1946, n. 143, concernente "Miglioramenti al trattamento di quiescenza e nuove disposizioni a favore degli iscritti e dei pensionati degli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti", e' il seguente: "Art. 13. - Nei riguardi degli impiegati e dei salariati, dipendenti dagli enti di cui alle lettere a), b), e), f) - escluse per queste ultime due lettere le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficienza e le aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati - ed h) dell'art. 5 del citato ordinamento in vigore della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, iscritti obbligatoriamente o facoltativamente alla data di entrata in vigore del presente decreto o successivamente alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali o alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali, il periodo di servizio prestato con iscrizione a tali casse e' cumulabile, con le norme di cui ai rispettivi ordinamenti in vigore, con i precedenti periodi di servizio, in qualunque qualita' prestato alle dipendenze degli enti menzionati, per i quali non vi sia obbligo d'iscrizione alle casse predette in base ai rispettivi ordinamenti in vigore purche' durante i periodi stessi i dipendenti predetti siano stati iscritti, con il concorso dell'ente, all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'Istituto nazionale delle assicurazioni o ad altri istituti assicurativi, sempre che per tali periodi non sia stato effettuato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il riscatto oneroso secondo le norme di cui agli ordinamenti in vigore delle casse di previdenza predette. Il cumulo dei periodi di servizio previsto dal comma precedente non ha luogo nei casi di iscritti facoltativamente ad una delle due casse predette i quali al momento della cessazione dal servizio non raggiungano un periodo di iscrizione alle casse stesse di almeno sei mesi. Nei riguardi dei dipendenti dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficienza, rimangono peraltro applicabili per il cumulo dei servizi le disposizioni in materia contemplate dagli ordinamenti in vigore delle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali". - Per il titolo della legge 7 febbraio 1979, n. 29, vedi precedente nota all'art. 1.