Art. 22. 
               (Articolazione del lavoro per progetti) 
 
1. L'attivita' della Direzione generale degli istituti di previdenza,
anche in relazione a particolari esigenze organizzative sia  ai  fini
dell'erogazione  delle  prestazioni  che  per  la   riscossione   dei
contributi, oltre che per il  ripristino  ed  il  mantenimento  della
situazione di correntezza in rapporto ai compiti  di  istituto,  puo'
essere organizzata per progetti a termine. 
2. Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i  criteri
per la corresponsione di compensi incentivanti  la  produttivita'  al
personale  e  ai  dirigenti  che  partecipano  alla  elaborazione   e
realizzazione dei progetti di cui al comma 1. 
3. Il personale comunque addetto ai servizi  della  citata  Direzione
generale e'  autorizzato  in  deroga  alle  disposizioni  vigenti  ad
effettuare prestazioni di lavoro straordinario sulla base di  criteri
deliberati  dal  consiglio  di  amministrazione,  su   proposta   del
direttore generale degli istituti di previdenza, previo  accordo  con
le organizzazioni sindacali, che tengano conto dei progetti specifici
in relazione al settore di attivita'. 
4. La spesa relativa alle prestazioni di cui ai commi 2 e 3 e'  posta
a  carico  dei  bilanci  delle  Casse  pensioni  degli  istituti   di
previdenza.