Art. 24. 
(Riordinamento strutturale e funzionale degli istituti di previdenza) 
 
1. Entro il 1 gennaio del  secondo  anno  successivo  all'entrata  in
vigore della presente legge sono istituti appositi uffici  periferici
della Direzione generale degli istituti di previdenza. 
2. Gli uffici  periferici  di  cui  al  comma  1  svolgono  attivita'
concernenti i compiti istituzionali  della  Direzione  generale,  ivi
compresi quelli gia' demandati ad altri  uffici  statali  centrali  e
periferici da  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento  rimanendo
escluse  le  attivita'  connesse  al  pagamento  dei  trattamenti  di
quiescenza provvisori e definitivi.  Con  decreti  del  Ministro  del
tesoro,  previa  delibera  del  consiglio  di  amministrazione  degli
istitui di  previdenza,  sono  disciplinati  i  procedimenti  per  il
trasferimento  delle  funzioni,  eventualmente  di  concerto  con   i
Ministri preposti ai dicasteri interessati. 
3. Agli uffici di cui al comma 1 e' assegnato: 
a) personale delle direzioni provinciali del tesoro gia'  addetto  ai
servizi degli istituti di previdenza; 
b) personale assegnato alla  Direzione  generale  degli  istituti  di
previdenza comunque in servizio presso uffici provinciali; 
c) personale che si avvalga delle procedure di mobilita'  secondo  le
modalita' indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 agosto 1988, n. 325; 
d) personale della scuola, docente e non  docente,  in  soprannumero,
iscritto in elenchi provinciali appositamente istituiti  con  decreto
interministeriale  dei  Ministri  del   tesoro   e   della   pubblica
istruzione; 
e) personale del ruolo centrale che, con provvedimento  del  Ministro
del tesoro, transiti nei ruoli provinciali entro  il  limite  massimo
delle unita' assegnate ai servizi degli  istituti  di  previdenza  ai
sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428. 
4. Agli uffici periferici  di  cui  al  comma  1  viene  preposto  un
funzionario di livello non inferiore al nono. 
5. Le autorizzazioni previste dai commi primo e  terzo  dell'articolo
20 della legge 26 luglio 1965, n. 965, sono estese alle esigenze  del
sistema    informativo    nonche'    alle    attivita'    concernenti
l'acquisizione,  la  gestione  e  la  manutenzione   del   patrimonio
immobiliare delle Casse pensioni degli  istituti  di  previdenza.  Il
contingente numerico massimo del personale di cui al  presente  comma
e' stabilito dal consiglio di amministrazione. 
6. Agli addetti al sistema informativo degli istituti  di  previdenza
si applica la normativa vigente in materia per la Ragioneria generale
dello Stato e per la Direzione generale dei  servizi  periferici  del
tesoro. 
7. La Direzione generale degli istituti di previdenza e'  autorizzata
a  gestire  forme  di  previdenza   integrative   nell'ambito   delle
disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti. 
8. Il consiglio di amministrazione degli istituti  di  previdenza  di
cui all'articolo  29,  puo',  con  proprie  delibere,  modificare  la
disciplina vigente nelle materie previste dal comma  1  dell'articolo
10 del decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.  48,  con  esclusione
delle questioni che incidono su diritti soggettivi e delle materie di
trattamento giuridico ed economico del personale statale dipendente e
di  organizzazione  dei  servizi.  Le  delibere,   assunte   con   la
maggioranza assoluta dei componenti in carica,  sono  rese  esecutive
con decreto del Ministro del tesoro,  previa  conforme  deliberazione
del Consiglio dei ministri, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 
9. E' elevato a settecento milioni  di  lire  l'importo  dei  lavori,
provviste e servizi che possono essere eseguiti per cottimi fiduciari
previsti dal regolamento approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica  14  ottobre  1987,  n.  433.  Si  applica  il   comma   2
dell'articolo 21. 
10. Il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi, approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 14  ottobre  1987,  n.
433,   si   applica   alle   spese   generali   di   amministrazione,
all'acquisizione di prodotti hardware e software nonche' dei  servizi
per la realizzazione di software applicativo. 
11. Il Ministro del tesoro nomina, su proposta del direttore generale
degli istituti  di  previdenza,  limitatamente  agli  investimenti  e
disinvestimenti immobiliari, una commissione con funzioni analoghe  a
quella prevista dal quarto comma  dell'articolo  61  del  regolamento
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  18  dicembre
1979, n. 696. La commissione e' composta da cinque  membri,  uno  dei
quali con funzioni di presidente, scelti tra professionisti di chiara
fama. I componenti  durano  in  carica  tre  anni  e  possono  essere
confermati una sola volta. Con lo stesso  decreto  del  Ministro  del
tesoro  sono  determinati  i  compensi  spettanti  ai  membri   della
commissione. Qualora si proceda alla stima degli immobili, gli  oneri
sono a carico delle societa' offerenti. 
12. Il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 29  delibera,
ai fini  della  gestione  e  della  manutenzione  degli  immobili  di
proprieta'  delle  Casse  pensioni,  la  partecipazione  a   societa'
azionarie ai sensi  dell'articolo  2458  del  codice  civile,  ovvero
l'affidamento a ditte o  societa'  specializzate,  con  le  modalita'
previste dal  comma  9  del  presente  articolo,  ferma  restando  la
vigilanza degli istituti di previdenza. 
13. Il consiglio di amministrazione degli istituti di  previdenza  di
cui all'articolo  29  puo'  deliberare,  nell'interesse  delle  Casse
proprietarie, la alienazione degli immobili anche  con  pagamento  in
forma rateale con  il  saggio  di  interesse  previsto  per  i  mutui
ipotecari all'articolo 26. 
14. Dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in  vigore
della presente legge e' istituito presso la Direzione generale  degli
istituti di previdenza il servizio  legale,  costituito  da  avvocati
appositamente comandati dall'Avvocatura generale dello Stato  per  la
rappresentanza della  Direzione  stessa  innanzi  alle  giurisdizioni
ordinaria e amministrativa. Le disposizioni di cui al terzo e  quarto
comma dell'articolo 13 della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono estese
a tutte le materie  di  competenza  della  Direzione  generale  degli
istituti di previdenza. 
15. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del
bilancio delle Casse pensioni degli istituti di previdenza. 
 
          Note all'art. 24:
             -  Il  D.P.C.M.  5  agosto  1988,  n.  325,  reca  norme
          concernenti "Procedure per l'attuazione  del  principio  di
          mobilita' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni".
             -  Il  testo  dell'art.  6 della legge 7 agosto 1985, n.
          428, concernente "Semplificazione e snellimento delle  pro-
          cedure  in  materia di stipendi, pensioni ed altri assegni;
          riorganizzazione delle direzioni provinciali del  tesoro  e
          istituzione della Direzione generale dei servizi periferici
          del   tesoro;  adeguamento  degli  organici  del  personale
          dell'amministrazione centrale e del Ministero del tesoro  e
          del  personale amministrativo della Corte dei conti", e' il
          seguente:
             "Art. 6 (Adeguamento degli organici dell'amministrazione
          centrale e delle direzioni provinciali del  tesoro).  -  Le
          dotazioni     organiche     cumulative     del    personale
          dell'amministrazione centrale e delle direzioni provinciali
          del tesoro, previste  dall'art.  5,  comma  secondo,  della
          legge 11 luglio 1980, n. 312, che possono essere aumentate,
          rispettivamente, di mille e di tremilatrecento unita'.
             Il  Ministro del tesoro, con proprio decreto, adegua nel
          limite di cui al primo comma la  consistenza  numerica  del
          personale stesso alle accertate esigenze dei servizi.
             Cinquecento  delle  mille  unita' portate in aumento nei
          ruoli  dell'amministrazione  centrale  saranno  adibite  ai
          servizi   della   Direzione   generale  degli  istituti  di
          previdenza, per almeno un  triennio,  per  provvedere  alle
          eccezionali  esigenze  di attuazione della legge 7 febbraio
          1979, n. 29.
             In attesa della disciplina organica di  cui  all'art.  7
          della  legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro del tesoro
          puo' indire  speciali  concorsi,  rispettivamente  su  base
          nazionale   per   l'amministrazione   centrale  e  su  base
          regionale   e    interregionale    per    l'amministrazione
          periferica, per la copertura dei posti portati in aumento e
          di quelli comunque disponibili.
             Per  le  prove d'esame, lo svolgimento dei concorsi e la
          composizione   delle    commissioni    esaminatrici    sono
          applicabili  le  norme  vigenti  anteriormente alla data di
          entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, sulla
          base della  rispondenza  delle  qualifiche  iniziali  delle
          soppresse   carriere  alle  diverse  qualifiche  funzionali
          istituite con la legge stessa.
             E' data facolta' al Ministro del tesoro di sostituire in
          tutto o in parte le prove di esame di accesso alla seconda,
          terza, quarta e quinta qualifica  funzionale  con  appositi
          tests  bilanciati,  da  risolvere in tempo predeterminato o
          con prove pratiche attitudinali, tendenti ad  accertare  la
          maturita'   e   la   professionalita'   dei  candidati  con
          riferimento alle mansioni che i medesimi  sono  chiamati  a
          svolgere.
             Nella   prima  applicazione  della  presente  legge,  si
          procedera' all'inquadramento  nelle  qualifiche  funzionali
          degli idonei dei concorsi pubblici banditi, successivamente
          al  1  gennaio  1979,  per le qualifiche iniziali dei ruoli
          dell'amministrazione centrale e delle direzioni provinciali
          del tesoro.
             Il  personale  non  insegnante  delle   scuole   statali
          materne,  elementari,  secondarie ed artistiche, nonche' il
          personale non docente delle universita' e degli istituti di
          istruzione universitaria,  escluso  quello  delle  carriere
          direttive, in servizio alla data di entrata in vigore della
          presente  legge  da  almeno  due  anni  presso le direzioni
          provinciali  del  tesoro,  puo'  chiedere,  entro  sessanta
          giorni   dalla   data   anzidetta,   il   collocamento  nel
          corrispondente  livello  retributivo  del  ruolo   organico
          dell'amministrazione    periferica    del    tesoro   sopra
          menzionata.
             Il predetto  personale,  previo  favorevole  parere  del
          consiglio   di   amministrazione,   e'   inquadrato   nelle
          rispettive qualifiche funzionali  con  relativo  incremento
          degli  organici di cui al primo comma. In conseguenza degli
          inquadramenti  di  cui  al  presente  comma  i  ruoli   del
          Ministero della pubblica istruzione, ai quali appartenevano
          gli  interessati,  saranno  ridotti  di  un numero di posti
          uguale a quello degli impiegati transitati  nei  ruoli  del
          Ministero del tesoro.
             Il  soprannumero di cui al comma precedente e' assorbito
          in corrispondenza dei  posti  disponibili  nella  dotazione
          organica cumulativi di cui all'art. 5 della legge 11 luglio
          1980,  n.  312,  fatta  salva la riserva dei posti prevista
          dall'art. 9 della medesima legge.
             Al  personale  di  cui  all'ottavo  comma  del  presente
          articolo  si  applica  la normativa di stato giuridico e di
          trattamento economico relativa al personale appartenente al
          ruolo in cui viene inquadrato.
             Il servizio prestato nel ruolo di provenienza e'  valido
          a  tutti  gli effetti come servizio effettuato del ruolo di
          inquadramento".
             - Il testo dell'art. 20 della legge 26 luglio  1965,  n.
          965  (per il titolo vedi precedente nota all'art. 3), e' il
          seguente:
             "Art.  20.  -  Gli  istituti  di  previdenza  presso  il
          Ministero  del  tesoro,  nei  limiti numerici stabiliti dal
          consiglio di amministrazione degli  istituti  stessi,  sono
          autorizzati a stipulare contratti di locazione di opere per
          il fabbisogno dei propri servizi relativo alla codifica dei
          dati ed alla perforazione di schede meccanografiche.
             La  spesa  complessiva  derivante  dall'applicazione del
          comma precedente e' ripartita tra le casse pensioni facenti
          parte  degli  istituti  medesimi  in  base  alle   aliquote
          stabilite  dall'art.  17  della  legge  24 ottobre 1962, n.
          1593.
             Per la gestione del patrimonio immobiliare  delle  casse
          pensioni   facenti  parte  degli  istituti  di  previdenza,
          l'autorizzazione di stipulare  contratti  di  locazioni  di
          opere,  secondo  le  modalita'  e  le procedure contemplate
          dall'art. 7 della legge 13 giugno 1962, n. 855, e' concessa
          agli   istituti  stessi  per  tutte  le  opere  concernenti
          l'assistenza tecnica e la manutenzione relative ai predetti
          beni immobiliari.
             Il termine previsto dall'art. 18 della legge 22 novembre
          1962,  n.     1646,  concernente  prestazioni   di   lavoro
          straordinario  per  il  personale  addetto ai servizi degli
          istituti di previdenza, e' prorogato dal 31  dicembre  1965
          fino al 31 dicembre 1968".
             - Il testo del comma 1 dell'art. 10 del D.L. 30 dicembre
          1987,  n.   536, convertito, con modificazioni, nella legge
          29 febbraio 1988,  n.    48,  concernente  "Fiscalizzazione
          degli  oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel
          Mezzogiorno, interventi per settori in  crisi  e  norme  in
          materia di organizzazione dell'I.N.P.S.", e' il seguente:
             "1.  Le  disposizioni  di  legge  e  di  regolamento che
          disciplinano, per le  gestioni  amministrate  dall'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale   e  dall'Istituto
          nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro,    l'organizzazione   e   le   procedure   relative
          all'accertamento,  riscossione   e   accreditamento   della
          contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed erogazione
          delle  prestazioni  nonche'  l'organizzazione interna degli
          uffici, restano in vigore fino all'adozione delle  delibere
          di cui al comma 2".
             -  Il  D.P.R.  14  ottobre  1987,  n.  433,  approva  il
          regolamento per i lavori, le  provviste  ed  i  servizi  da
          eseguire  in  economia  da  parte  della Direzione generale
          degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
             - Il testo dell'art. 61 del D.P.R. 18 dicembre 1979,  n.
          696, concernente "Approvazione del nuovo regolamento per la
          classificazione   delle   entrate   e  delle  spese  e  per
          l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici  di
          cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70", e' il seguente:
             "Art.   61  (Trattativa  privata).  -  Il  ricorso  alla
          trattativa privata e' ammesso:
              1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica  gara  non
          sia stata aggiudicata;
              2)  per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e
          l'esecuzione di lavori - sia all'interno sia  all'estero  -
          che  una  sola  impresa  puo'  fornire  od  eseguire  con i
          requisiti tecnici ed  il  grado  di  perfezione  richiesti,
          nonche'  quando  l'acquisto riguardi beni la cui produzione
          e' garantita da privativa industriale;
              3) per l'acquisto, la permuta e la locazione, attiva  o
          passiva, di immobili, nonche' per la vendita di immobili ad
          amministrazioni dello Stato, alle regioni, alle province ed
          ai comuni;
              4)  quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei
          lavori e delle forniture di  beni  o  servizi  -  dovuta  a
          circostanze  imprevedibili  ovvero  alla  necessita' di far
          eseguire  le  prestazioni  a  spese  ed  a  rischio   degli
          imprenditori  inadempienti  -  non consenta l'indugio della
          pubblica gara;
              5)    per    l'affidamento   di   studi,   ricerche   e
          sperimentazioni a persone o ditte  aventi  alta  competenza
          tecnica o scientifica;
              6)   per   lavori  complementari  non  considerati  nel
          contratto  originario  e  che  siano  resi   necessari   da
          circostanze   impreviste  per  l'esecuzione  di  lavori,  a
          condizione che siano affidati allo stesso contraente e  non
          possano  essere  tecnicamente  od economicamente separabili
          dalla prestazione principale, ovvero,  benche'  separabili,
          siano strettamente necessari per completamento dei lavori e
          che  il  loro  ammontare non superi il 50% dell'importo del
          contratto originario;
              7)  per  l'affidamento  al   medesimo   contraente   di
          forniture  destinate al completamento, a rinnovo parziale o
          all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso  ad
          altri fornitori costringesse l'ente ad acquistare materiale
          di  tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione
          comporterebbe  notevoli  difficolta'   o   incompatibilita'
          tecniche;
              8)   quando   trattasi  di  contratti  di  importo  non
          superiore a lire 50 milioni, con esclusione dei casi in cui
          detti contratti rappresentino  ripetizione,  frazionamento,
          completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture
          o servizi.
             Nei casi indicati ai precedenti punti 1), 4) e 8) devono
          essere interpellate piu' imprese e, comunque, in numero non
          inferiore a tre.
             Con esclusione del caso previsto al punto 8), la ragione
          per  la  quale  si  e' ricorso alla trattativa privata deve
          risultare nella deliberazione di cui al precedente art. 54.
             I contratti di cui al punto 3) devono  essere  preceduti
          dal  parere  di congruita' espresso da apposita commissione
          nominata dal consiglio di amministrazione o da altro organo
          dell'ente all'uopo delegato,  della  quale  possono  essere
          chiamati a far parte anche esponenti estranei all'ente. Per
          le locazioni all'estero detto parere puo' essere rilasciato
          dalla competente rappresentanza diplomatica.
             Il  parere  di  cui al comma precedente non va richiesto
          per i contratti di locazione, il cui canone e' disciplinato
          da disposizioni legislative".
             - Il testo dell'art. 13 della legge 3  aprile  1979,  n.
          103,      concernente      "Modifiche      dell'ordinamento
          dell'Avvocatura dello Stato", e' il seguente:
             "Art. 13. - Nei procedimenti di  cui  all'art.  101  del
          regio  decreto  16  marzo  1942, n. 267, le amministrazioni
          dello Stato, le regioni e gli enti difesi a norma dell'art.
          43 del testo unico approvato con regio decreto  30  ottobre
          1933,  n.  1611,  sono  rappresentati  dinanzi  ai  giudici
          delegati  da  propri  funzionari,  che   siano   per   tali
          riconosciuti,   salvo   che   non   debba  procedersi  alla
          istruzione della causa.
             Nei  procedimenti  di  cui agli articoli 2016 e seguenti
          del codice civile, le amministrazioni  indicate  nel  comma
          precedente  sono  rappresentate  da  propri  funzionari che
          siano per tali riconosciuti, salvo il caso  di  opposizione
          da parte del detentore.
             Nei  giudizi  in  materia di pensioni le amministrazioni
          statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nei  casi
          in   cui   non   ritengano   di  avvalersi  del  patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato, possono  delegare  un  proprio
          funzionario  a  sostenere,  anche  oralmente, nel corso del
          giudizio, la loro posizione.
             Nessun compenso particolare puo' essere  corrisposto  ai
          funzionari  che  abbiano  svolto  le  attivita'  di  cui ai
          precedenti commi".