Art. 24. (Riordinamento strutturale e funzionale degli istituti di previdenza) 1. Entro il 1 gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono istituti appositi uffici periferici della Direzione generale degli istituti di previdenza. 2. Gli uffici periferici di cui al comma 1 svolgono attivita' concernenti i compiti istituzionali della Direzione generale, ivi compresi quelli gia' demandati ad altri uffici statali centrali e periferici da disposizioni di legge o di regolamento rimanendo escluse le attivita' connesse al pagamento dei trattamenti di quiescenza provvisori e definitivi. Con decreti del Ministro del tesoro, previa delibera del consiglio di amministrazione degli istitui di previdenza, sono disciplinati i procedimenti per il trasferimento delle funzioni, eventualmente di concerto con i Ministri preposti ai dicasteri interessati. 3. Agli uffici di cui al comma 1 e' assegnato: a) personale delle direzioni provinciali del tesoro gia' addetto ai servizi degli istituti di previdenza; b) personale assegnato alla Direzione generale degli istituti di previdenza comunque in servizio presso uffici provinciali; c) personale che si avvalga delle procedure di mobilita' secondo le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325; d) personale della scuola, docente e non docente, in soprannumero, iscritto in elenchi provinciali appositamente istituiti con decreto interministeriale dei Ministri del tesoro e della pubblica istruzione; e) personale del ruolo centrale che, con provvedimento del Ministro del tesoro, transiti nei ruoli provinciali entro il limite massimo delle unita' assegnate ai servizi degli istituti di previdenza ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428. 4. Agli uffici periferici di cui al comma 1 viene preposto un funzionario di livello non inferiore al nono. 5. Le autorizzazioni previste dai commi primo e terzo dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1965, n. 965, sono estese alle esigenze del sistema informativo nonche' alle attivita' concernenti l'acquisizione, la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare delle Casse pensioni degli istituti di previdenza. Il contingente numerico massimo del personale di cui al presente comma e' stabilito dal consiglio di amministrazione. 6. Agli addetti al sistema informativo degli istituti di previdenza si applica la normativa vigente in materia per la Ragioneria generale dello Stato e per la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro. 7. La Direzione generale degli istituti di previdenza e' autorizzata a gestire forme di previdenza integrative nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti. 8. Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza di cui all'articolo 29, puo', con proprie delibere, modificare la disciplina vigente nelle materie previste dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, con esclusione delle questioni che incidono su diritti soggettivi e delle materie di trattamento giuridico ed economico del personale statale dipendente e di organizzazione dei servizi. Le delibere, assunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, sono rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 9. E' elevato a settecento milioni di lire l'importo dei lavori, provviste e servizi che possono essere eseguiti per cottimi fiduciari previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433. Si applica il comma 2 dell'articolo 21. 10. Il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433, si applica alle spese generali di amministrazione, all'acquisizione di prodotti hardware e software nonche' dei servizi per la realizzazione di software applicativo. 11. Il Ministro del tesoro nomina, su proposta del direttore generale degli istituti di previdenza, limitatamente agli investimenti e disinvestimenti immobiliari, una commissione con funzioni analoghe a quella prevista dal quarto comma dell'articolo 61 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. La commissione e' composta da cinque membri, uno dei quali con funzioni di presidente, scelti tra professionisti di chiara fama. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Con lo stesso decreto del Ministro del tesoro sono determinati i compensi spettanti ai membri della commissione. Qualora si proceda alla stima degli immobili, gli oneri sono a carico delle societa' offerenti. 12. Il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 29 delibera, ai fini della gestione e della manutenzione degli immobili di proprieta' delle Casse pensioni, la partecipazione a societa' azionarie ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile, ovvero l'affidamento a ditte o societa' specializzate, con le modalita' previste dal comma 9 del presente articolo, ferma restando la vigilanza degli istituti di previdenza. 13. Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza di cui all'articolo 29 puo' deliberare, nell'interesse delle Casse proprietarie, la alienazione degli immobili anche con pagamento in forma rateale con il saggio di interesse previsto per i mutui ipotecari all'articolo 26. 14. Dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e' istituito presso la Direzione generale degli istituti di previdenza il servizio legale, costituito da avvocati appositamente comandati dall'Avvocatura generale dello Stato per la rappresentanza della Direzione stessa innanzi alle giurisdizioni ordinaria e amministrativa. Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 13 della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono estese a tutte le materie di competenza della Direzione generale degli istituti di previdenza. 15. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del bilancio delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.
Note all'art. 24: - Il D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, reca norme concernenti "Procedure per l'attuazione del principio di mobilita' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni". - Il testo dell'art. 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428, concernente "Semplificazione e snellimento delle pro- cedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti", e' il seguente: "Art. 6 (Adeguamento degli organici dell'amministrazione centrale e delle direzioni provinciali del tesoro). - Le dotazioni organiche cumulative del personale dell'amministrazione centrale e delle direzioni provinciali del tesoro, previste dall'art. 5, comma secondo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che possono essere aumentate, rispettivamente, di mille e di tremilatrecento unita'. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, adegua nel limite di cui al primo comma la consistenza numerica del personale stesso alle accertate esigenze dei servizi. Cinquecento delle mille unita' portate in aumento nei ruoli dell'amministrazione centrale saranno adibite ai servizi della Direzione generale degli istituti di previdenza, per almeno un triennio, per provvedere alle eccezionali esigenze di attuazione della legge 7 febbraio 1979, n. 29. In attesa della disciplina organica di cui all'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro del tesoro puo' indire speciali concorsi, rispettivamente su base nazionale per l'amministrazione centrale e su base regionale e interregionale per l'amministrazione periferica, per la copertura dei posti portati in aumento e di quelli comunque disponibili. Per le prove d'esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici sono applicabili le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, sulla base della rispondenza delle qualifiche iniziali delle soppresse carriere alle diverse qualifiche funzionali istituite con la legge stessa. E' data facolta' al Ministro del tesoro di sostituire in tutto o in parte le prove di esame di accesso alla seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale con appositi tests bilanciati, da risolvere in tempo predeterminato o con prove pratiche attitudinali, tendenti ad accertare la maturita' e la professionalita' dei candidati con riferimento alle mansioni che i medesimi sono chiamati a svolgere. Nella prima applicazione della presente legge, si procedera' all'inquadramento nelle qualifiche funzionali degli idonei dei concorsi pubblici banditi, successivamente al 1 gennaio 1979, per le qualifiche iniziali dei ruoli dell'amministrazione centrale e delle direzioni provinciali del tesoro. Il personale non insegnante delle scuole statali materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonche' il personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, escluso quello delle carriere direttive, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno due anni presso le direzioni provinciali del tesoro, puo' chiedere, entro sessanta giorni dalla data anzidetta, il collocamento nel corrispondente livello retributivo del ruolo organico dell'amministrazione periferica del tesoro sopra menzionata. Il predetto personale, previo favorevole parere del consiglio di amministrazione, e' inquadrato nelle rispettive qualifiche funzionali con relativo incremento degli organici di cui al primo comma. In conseguenza degli inquadramenti di cui al presente comma i ruoli del Ministero della pubblica istruzione, ai quali appartenevano gli interessati, saranno ridotti di un numero di posti uguale a quello degli impiegati transitati nei ruoli del Ministero del tesoro. Il soprannumero di cui al comma precedente e' assorbito in corrispondenza dei posti disponibili nella dotazione organica cumulativi di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatta salva la riserva dei posti prevista dall'art. 9 della medesima legge. Al personale di cui all'ottavo comma del presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza e' valido a tutti gli effetti come servizio effettuato del ruolo di inquadramento". - Il testo dell'art. 20 della legge 26 luglio 1965, n. 965 (per il titolo vedi precedente nota all'art. 3), e' il seguente: "Art. 20. - Gli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, nei limiti numerici stabiliti dal consiglio di amministrazione degli istituti stessi, sono autorizzati a stipulare contratti di locazione di opere per il fabbisogno dei propri servizi relativo alla codifica dei dati ed alla perforazione di schede meccanografiche. La spesa complessiva derivante dall'applicazione del comma precedente e' ripartita tra le casse pensioni facenti parte degli istituti medesimi in base alle aliquote stabilite dall'art. 17 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593. Per la gestione del patrimonio immobiliare delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, l'autorizzazione di stipulare contratti di locazioni di opere, secondo le modalita' e le procedure contemplate dall'art. 7 della legge 13 giugno 1962, n. 855, e' concessa agli istituti stessi per tutte le opere concernenti l'assistenza tecnica e la manutenzione relative ai predetti beni immobiliari. Il termine previsto dall'art. 18 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli istituti di previdenza, e' prorogato dal 31 dicembre 1965 fino al 31 dicembre 1968". - Il testo del comma 1 dell'art. 10 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, concernente "Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.", e' il seguente: "1. Le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano, per le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni nonche' l'organizzazione interna degli uffici, restano in vigore fino all'adozione delle delibere di cui al comma 2". - Il D.P.R. 14 ottobre 1987, n. 433, approva il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. - Il testo dell'art. 61 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, concernente "Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70", e' il seguente: "Art. 61 (Trattativa privata). - Il ricorso alla trattativa privata e' ammesso: 1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata; 2) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori - sia all'interno sia all'estero - che una sola impresa puo' fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonche' quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale; 3) per l'acquisto, la permuta e la locazione, attiva o passiva, di immobili, nonche' per la vendita di immobili ad amministrazioni dello Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni; 4) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni o servizi - dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessita' di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti - non consenta l'indugio della pubblica gara; 5) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica; 6) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benche' separabili, siano strettamente necessari per completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 50% dell'importo del contratto originario; 7) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, a rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'ente ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficolta' o incompatibilita' tecniche; 8) quando trattasi di contratti di importo non superiore a lire 50 milioni, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi. Nei casi indicati ai precedenti punti 1), 4) e 8) devono essere interpellate piu' imprese e, comunque, in numero non inferiore a tre. Con esclusione del caso previsto al punto 8), la ragione per la quale si e' ricorso alla trattativa privata deve risultare nella deliberazione di cui al precedente art. 54. I contratti di cui al punto 3) devono essere preceduti dal parere di congruita' espresso da apposita commissione nominata dal consiglio di amministrazione o da altro organo dell'ente all'uopo delegato, della quale possono essere chiamati a far parte anche esponenti estranei all'ente. Per le locazioni all'estero detto parere puo' essere rilasciato dalla competente rappresentanza diplomatica. Il parere di cui al comma precedente non va richiesto per i contratti di locazione, il cui canone e' disciplinato da disposizioni legislative". - Il testo dell'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 103, concernente "Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato", e' il seguente: "Art. 13. - Nei procedimenti di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti difesi a norma dell'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono rappresentati dinanzi ai giudici delegati da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, salvo che non debba procedersi alla istruzione della causa. Nei procedimenti di cui agli articoli 2016 e seguenti del codice civile, le amministrazioni indicate nel comma precedente sono rappresentate da propri funzionari che siano per tali riconosciuti, salvo il caso di opposizione da parte del detentore. Nei giudizi in materia di pensioni le amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nei casi in cui non ritengano di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, possono delegare un proprio funzionario a sostenere, anche oralmente, nel corso del giudizio, la loro posizione. Nessun compenso particolare puo' essere corrisposto ai funzionari che abbiano svolto le attivita' di cui ai precedenti commi".