Art. 27. (Impieghi dei fondi patrimoniali) 1. Alle forme di impiego consentite per i fondi patrimoniali degli istituti di previdenza sono aggiunte le seguenti: a) obbligazioni in lire o in valuta estera emesse da organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano; b) obbligazioni convertibili in azioni ed obbligazioni con allegato "buono facolta' di acquisto azioni" (warrant) emesse dagli enti di cui all'articolo 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855, e dall'ENEL; c) quote di partecipazione al capitale degli Istituti di credito di diritto pubblico, nonche' eventuali buoni del tesoro con allegato warrant per l'acquisto di azioni dei medesimi istituti di credito; d) mutui ad enti di diritto pubblico, il cui personale risulti iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, purche' assistiti da garanzia regionale o da altra adeguata garanzia da sottoporsi all'approvata del Ministero del tesoro. 2. I mutui di cui al punto 8 del primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, come sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855, possono essere assistiti anche da contributo regionale. 3. Il sesto comma dell'articolo 14 della legge 13 giugno 1962, n. 855, e' cosi' sostituito: "Sulle somministrazioni parziali o totali dei prestiti, effettuate dopo l'inizio dell'ammortamento, vengono liquidati, a carico della Cassa pensioni mutuante, ed a favore dell'ente mutuatario, gli interessi semplici dalla data d'inizio dell'ammortamento alla data dei mandati di pagamento, al saggio di interesse determinato con il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887". 4. Il nono comma dell'articolo 14 legge 13 giugno 1962, n. 855, e' cosi' sostituito: "Sulle somministrazioni relative ai mutui di cui al precedente comma, effettuate dopo l'inizio dell'ammortamento, vengono liquidati a carico della Cassa pensioni mutuante ed a favore dell'ente mutuatario, gli interessi semplici dalla data di inizio dell'ammortamento alla data dei mandati di pagamento, al tasso di concessione del mutuo, diminuito di un punto per concorso alle spese generali e di amministrazione, ed il loro ammontare diminuito dello sconto, calcolato allo stesso saggio e nel modo indicato al precedente comma settimo, e' corrisposto con il capitale di cui si opera il pagamento".
Note all'art. 27: - Il testo dell'art. 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855, concernente "Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro", e' il seguente: "Art. 1. - Per gli investimenti dei fondi patrimoniali degli istituti di previdenza non e' richiesto l'assenso di cui agli articoli 68 e 74, libro II, parte I, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni. Sono abrogati l'art. 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e l'art. 39 della legge 24 maggio 1952, n. 610. Le sovvenzioni di cui al precedente numero 9) sono disciplinate dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224". - Il testo vigente dell'art. 14 della citata legge n. 855/1962, a seguito della sostituzione dei commi sesto e nono, operata con la presente legge, risulta il seguente: "Art. 14. - La Direzione generale degli istituti di previdenza e' autorizzata a dichiarare, con provvedimento del direttore generale, la decadenza dei prestiti dopo trascorso un anno dalla data del provvedimento di concessione, senza che le siano stati prodotti i documenti necessari e la domanda per la prima somministrazione in conto mutuo. Le disposizioni vigenti in materia di liquidazione di interessi sono modificate, esclusivamente per quanto concerne i mutui concessi dagli istituti di previdenza, secondo le norme previste dai commi successivi. Sulle somministrazioni parziali o totali dei prestiti effettuate prima dell'inizio dell'ammortamento sono liquidati, a favore della Cassa pensioni mutuante, gli interessi al saggio di concessione, dalla data dei mandati di pagamento al 31 dicembre, ed il loro ammontare e' posto a carico dell'ente mutuatario. Tale ammontare, diminuito dello sconto calcolato al saggio di concessione, e' ritenuto sul capitale di cui si opera il pagamento. Nel caso in cui l'inizio dell'ammortamento del mutuo sia postergato a norma del precedente art. 13, primo comma, il mutuatario e' tenuto a corrispondere alla fine di ogni anno successivo gli interessi al saggio di concessione sulle somministrazioni disposte negli anni precedenti. Sulle somministrazioni parziali o totali dei prestiti, effettuate dopo l'inizio dell'ammortamento, vengono liquidati, a carico della Cassa pensioni mutuante ed a favore dell'ente mutuatario, gli interessi semplici dalla data d'inizio dell'ammortamento alla data dei mandati di pagamento, al saggio di interesse determinato con il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. L'importo di tali interessi e' corrisposto con il capitale di cui si opera il pagamento, previa detrazione dello sconto calcolato, al saggio predetto vigente alla data del mandato e per il periodo dalla data stessa al 31 dicembre, solamente sugli interessi dovuti dal 1 gennaio dell'anno in corso alla data del mandato. Nei riguardi dei mutui - non garantiti con delegazioni - concessi dagli istituti di previdenza a favore delle coop- erative edilizie, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli istituti autonomi per le case popolari, degli istituti assimilati e degli enti o societa' che costruiscono case popolari ed economiche senza finalita' di lucro, gli interessi dovuti slle somministrazioni parziali o totali dei prestiti effettuate prima dell'inizio dell'ammortamento sono capitalizzati al tasso di concessione e quindi portati in aumento al capitale da ammortizzare. Sulle somministrazioni relative ai mutui di cui al precedente comma, effettuate dopo l'inizio dell'ammortamento, vengono liquidati a carico della Cassa pensioni mutuante ed a favore dell'ente mutuatario, gli interessi semplici dalla data d'inizio dell'ammortamento alla data dei mandati di pagamento, al tasso di concessione del mutuo, diminuito di un punto per concorso alle spese generali e di amministrazione, ed il loro ammontare diminuito dello sconto, calcolato allo stesso saggio e nel modo indicato al precedente comma settimo, e' corrisposto con il capitale di cui si opera il pagamento. Rimangono in vigore le norme di cui all'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498". - Il testo dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (per il titolo vedi precedente nota all'art. 25), e' il seguente: "Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome). - 1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia. 2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' attribuito, ad altro ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. 3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali. 4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza. 5. La conferenza viene consultata: a) sulle linee generali dell'attivita' normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo; b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali; c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza. 6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questoni regionali sulle attivita' della Conferenza. 7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome".