Art. 27. 
                  (Impieghi dei fondi patrimoniali) 
 
1. Alle forme di impiego consentite per i  fondi  patrimoniali  degli
istituti di previdenza sono aggiunte le seguenti: 
a) obbligazioni in lire  o  in  valuta  estera  emesse  da  organismi
internazionali riconosciuti dallo Stato italiano; 
b) obbligazioni convertibili in azioni ed obbligazioni  con  allegato
"buono facolta' di acquisto azioni" (warrant) emesse  dagli  enti  di
cui all'articolo 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855, e dall'ENEL; 
c) quote di partecipazione al capitale degli Istituti di  credito  di
diritto pubblico, nonche' eventuali buoni  del  tesoro  con  allegato
warrant per l'acquisto di azioni dei medesimi istituti di credito; 
d) mutui ad enti  di  diritto  pubblico,  il  cui  personale  risulti
iscritto alle Casse pensioni degli istituti  di  previdenza,  purche'
assistiti da garanzia regionale  o  da  altra  adeguata  garanzia  da
sottoporsi all'approvata del Ministero del tesoro. 
2. I mutui di cui al punto 8 del  primo  comma  dell'articolo  1  del
decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, come sostituito dal primo
comma dell'articolo 1 della legge 13 giugno  1962,  n.  855,  possono
essere assistiti anche da contributo regionale. 
3. Il sesto comma dell'articolo 14 della legge  13  giugno  1962,  n.
855, e' cosi' sostituito: 
"Sulle somministrazioni parziali o totali  dei  prestiti,  effettuate
dopo l'inizio dell'ammortamento, vengono liquidati,  a  carico  della
Cassa pensioni  mutuante,  ed  a  favore  dell'ente  mutuatario,  gli
interessi semplici dalla data d'inizio  dell'ammortamento  alla  data
dei mandati di pagamento, al saggio di interesse determinato  con  il
decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 19 della legge 22
dicembre 1984, n. 887". 
4. Il nono comma dell'articolo 14 legge 13 giugno 1962,  n.  855,  e'
cosi' sostituito: 
"Sulle somministrazioni relative ai mutui di cui al precedente comma,
effettuate  dopo  l'inizio  dell'ammortamento,  vengono  liquidati  a
carico  della  Cassa  pensioni  mutuante  ed   a   favore   dell'ente
mutuatario,   gli   interessi   semplici   dalla   data   di   inizio
dell'ammortamento alla data dei mandati di  pagamento,  al  tasso  di
concessione del mutuo, diminuito di un punto per concorso alle  spese
generali e di amministrazione, ed il loro ammontare  diminuito  dello
sconto,  calcolato  allo  stesso  saggio  e  nel  modo  indicato   al
precedente comma settimo, e' corrisposto con il capitale  di  cui  si
opera il pagamento". 
 
          Note all'art. 27:
             - Il testo dell'art. 1 della legge 13  giugno  1962,  n.
          855,  concernente  "Norme  in  materia  di investimenti dei
          fondi   patrimoniali   degli   istituti    di    previdenza
          amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero
          del tesoro", e' il seguente:
             "Art.  1.  - Per gli investimenti dei fondi patrimoniali
          degli istituti di previdenza non e' richiesto l'assenso  di
          cui  agli  articoli  68  e 74, libro II, parte I, del testo
          unico 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.
             Sono abrogati l'art. 20 della legge 21 novembre 1949, n.
          914, e l'art. 39 della legge 24 maggio 1952, n. 610.
             Le sovvenzioni di  cui  al  precedente  numero  9)  sono
          disciplinate dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224".
             -  Il  testo  vigente dell'art. 14 della citata legge n.
          855/1962, a seguito della sostituzione dei  commi  sesto  e
          nono, operata con la presente legge, risulta il seguente:
             "Art.  14.  -  La  Direzione  generale degli istituti di
          previdenza e' autorizzata a dichiarare,  con  provvedimento
          del  direttore  generale,  la  decadenza  dei prestiti dopo
          trascorso  un  anno  dalla  data   del   provvedimento   di
          concessione,  senza che le siano stati prodotti i documenti
          necessari e la domanda per  la  prima  somministrazione  in
          conto mutuo.
             Le  disposizioni  vigenti  in materia di liquidazione di
          interessi  sono  modificate,  esclusivamente   per   quanto
          concerne  i  mutui  concessi  dagli istituti di previdenza,
          secondo le norme previste dai commi successivi.
             Sulle somministrazioni parziali o  totali  dei  prestiti
          effettuate   prima   dell'inizio   dell'ammortamento   sono
          liquidati, a favore  della  Cassa  pensioni  mutuante,  gli
          interessi  al saggio di concessione, dalla data dei mandati
          di pagamento al 31 dicembre, ed il loro ammontare e'  posto
          a carico dell'ente mutuatario.
             Tale  ammontare,  diminuito  dello  sconto  calcolato al
          saggio di concessione, e' ritenuto sul capitale di  cui  si
          opera il pagamento.
             Nel caso in cui l'inizio dell'ammortamento del mutuo sia
          postergato  a norma del precedente art. 13, primo comma, il
          mutuatario e' tenuto a corrispondere alla fine di ogni anno
          successivo gli interessi al  saggio  di  concessione  sulle
          somministrazioni disposte negli anni precedenti.
             Sulle  somministrazioni  parziali o totali dei prestiti,
          effettuate   dopo   l'inizio   dell'ammortamento,   vengono
          liquidati,  a  carico  della  Cassa  pensioni mutuante ed a
          favore dell'ente mutuatario, gli interessi  semplici  dalla
          data  d'inizio  dell'ammortamento  alla data dei mandati di
          pagamento,  al  saggio  di  interesse  determinato  con  il
          decreto  del  Ministro  del  tesoro  di cui all'articolo 19
          della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
             L'importo  di  tali  interessi  e'  corrisposto  con  il
          capitale  di  cui  si opera il pagamento, previa detrazione
          dello sconto calcolato, al  saggio  predetto  vigente  alla
          data  del  mandato e per il periodo dalla data stessa al 31
          dicembre, solamente sugli interessi dovuti  dal  1  gennaio
          dell'anno in corso alla data del mandato.
             Nei riguardi dei mutui - non garantiti con delegazioni -
          concessi  dagli istituti di previdenza a favore delle coop-
          erative edilizie, dell'Istituto nazionale per le case degli
          impiegati dello Stato, degli istituti autonomi per le  case
          popolari, degli istituti assimilati e degli enti o societa'
          che   costruiscono   case   popolari  ed  economiche  senza
          finalita'   di   lucro,   gli   interessi    dovuti    slle
          somministrazioni  parziali o totali dei prestiti effettuate
          prima dell'inizio dell'ammortamento sono  capitalizzati  al
          tasso  di  concessione  e  quindi  portati  in  aumento  al
          capitale da ammortizzare.
             Sulle somministrazioni  relative  ai  mutui  di  cui  al
          precedente      comma,     effettuate     dopo     l'inizio
          dell'ammortamento, vengono liquidati a carico  della  Cassa
          pensioni  mutuante  ed  a  favore dell'ente mutuatario, gli
          interessi semplici dalla  data  d'inizio  dell'ammortamento
          alla data dei
           mandati  di  pagamento, al tasso di concessione del mutuo,
          diminuito di un punto per concorso alle spese generali e di
          amministrazione,  ed  il  loro  ammontare  diminuito  dello
          sconto, calcolato allo stesso saggio e nel modo indicato al
          precedente comma settimo, e' corrisposto con il capitale di
          cui si opera il pagamento.
             Rimangono  in  vigore  le  norme di cui all'art. 4 della
          legge 11 aprile 1938, n. 498".
             - Il testo dell'art. 12 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400 (per il titolo vedi precedente nota all'art. 25), e' il
          seguente:
             "Art.  12  (Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome).  -  1.  E'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
          compiti  di  informazione,  consultazione  e  raccordo,  in
          relazione agli indirizzi di politica generale  suscettibili
          di  incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi
          gli indirizzi generali relativi alla politica estera,  alla
          difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
             2.   La  Conferenza  e'  convocata  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri almeno ogni sei  mesi,  ed  in  ogni
          altra   circostanza   in   cui  il  Presidente  lo  ritenga
          opportuno,  tenuto  conto   anche   delle   richieste   dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province autonome. Il
          Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   presiede   la
          Conferenza,   salvo  delega  al  Ministro  per  gli  affari
          regionali o, se tale incarico non e' attribuito,  ad  altro
          ministro.  La  Conferenza  e' composta dai presidenti delle
          regioni a statuto speciale e  ordinario  e  dai  presidenti
          delle  province  autonome.  Il Presidente del Consiglio dei
          Ministri invita alle riunioni della Conferenza  i  ministri
          interessati  agli argomenti iscritti all'ordine del giorno,
          nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o  di
          enti pubblici.
             3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto con il Ministro per gli affari regionali.
             4.  Il  decreto  di  cui  al  comma  3  deve   prevedere
          l'inclusione  nel contingente della segreteria di personale
          delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
          economico resta a carico delle regioni o delle province  di
          provenienza.
             5. La conferenza viene consultata:
               a)  sulle  linee generali dell'attivita' normativa che
          interessa direttamente le regioni  e  sulla  determinazione
          degli  obiettivi  di  programmazione  economica nazionale e
          della  politica  finanziaria  e  di  bilancio,   salve   le
          ulteriori  attribuzioni  previste  in  base  al comma 7 del
          presente articolo;
               b) sui criteri generali relativi  all'esercizio  delle
          funzioni  statali  di indirizzo e di coordinamento inerenti
          ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province  autonome
          e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
          relativi   all'elaborazione   ed   attuazione   degli  atti
          comunitari che riguardano le competenze regionali;
               c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  ritenga  opportuno  acquisire  il
          parere della Conferenza.
             6.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o il
          ministro appositamente delegato,  riferisce  periodicamente
          alla  Commissione  parlamentare  per  le questoni regionali
          sulle attivita' della Conferenza.
             7. Il Governo e' delegato  ad  emanare,  entro  un  anno
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
          previo  parere  della  Commissione  parlamentare   per   le
          questioni  regionali  che  deve  esprimerlo  entro sessanta
          giorni  dalla  richiesta,  norme  aventi  valore  di  legge
          ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
          soppressione  degli  altri  organismi  a composizione mista
          Stato-regioni previsti sia da leggi  che  da  provvedimenti
          amministrativi  in  modo  da  trasferire alla Conferenza le
          attribuzioni delle commissioni, con  esclusione  di  quelle
          che  operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche,
          e rivedere  la  pronuncia  di  pareri  nelle  questioni  di
          carattere  generale  per  le  quali  debbano  anche  essere
          sentite tutte le regioni e province autonome,  determinando
          le  modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui
          formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
          delle province autonome".