Art. 3. 
                          (Arrotondamento) 
 
1. Per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge, ai fini  della  determinazione  della
quota del trattamento di quiescenza di cui al  primo  comma,  lettera
a),  dell'articolo  3  della  legge  26  luglio  1965,  n.  965,   il
complessivo  servizio  utile  viene  arrotondato   a   mese   intero,
trascurando la frazione del mese non superiore a  quindici  giorni  e
computando per un mese quella superiore. 
 
          Note all'art. 3:
             - Il testo dell'art. 1 della legge 26  luglio  1965,  n.
          965,   concernente   "Miglioramenti   ai   trattamenti   di
          quiescenza delle casse per le pensioni ai dipendenti  degli
          enti  locali  e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti
          delle  casse  pensioni  facenti  parte  degli  istituti  di
          previdenza presso il Ministero del tesoro", e' il seguente:
             "Art.  1. - Per le cessazioni dal servizio a partire dal
          1 luglio 1965, nei riguardi degli iscritti alla  Cassa  per
          le  pensioni  ai  dipendenti degli enti locali e alla Cassa
          per le pensioni  agli  insegnanti  di  asilo  e  di  scuole
          elementari  parificate,  ai  fini  della determinazione del
          trattamento di  quiescenza,  sia  esso  nella  forma  della
          pensione  oppure  nella  forma  dell'indennita'  una  volta
          tanto, la retribuzione annua  contributiva,  attribuita  in
          conformita'  alle  vigenti  disposizioni a ciascun iscritto
          per ogni anno  solare  dell'intera  carriera  di  servizio,
          viene  considerata  distintamente nelle parti a) e b) defi-
          nite dai commi seguenti.
             La parte a) e' costituita:
              1) dagli emolumenti contemplati dall'articolo 15  della
          legge   5   dicembre  1959,  n.  1077,  dal  comma  secondo
          dell'articolo 16 della legge stessa e dal primo  comma  del
          successivo   articolo   2  oppure,  qualora  si  tratti  di
          segretari comunali e provinciali,  dall'articolo  17  della
          legge citata, nonche' dal comma primo e dal n. 1) del comma
          secondo del successivo articolo 2.
            La parte b) e' costituita:
              1)  dagli  eventuali assegni riguardati dal comma primo
          dell'articolo 16 della citata legge  5  dicembre  1959,  n.
          1077;
              2) dagli interi emolumenti corrisposti per servizi resi
          simultaneamente a quello principale;
              3)  dagli  interi emolumenti corrisposti nei periodi di
          continuazione di iscrizione o  di  reiscrizione  che  diano
          luogo  al trattamento nella forma della pensione aggiuntiva
          prevista dall'articolo 26 della legge 24  maggio  1952,  n.
          610;
              4)   dai  compensi  mensili  corrisposti  ai  segretari
          comunali e provinciali contemplati al  n.  2)  del  secondo
          comma del successivo articolo 2.
             Per  il  periodo  di  continuazione  di  iscrizione o di
          reiscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte
          a) della retribuzione annua contributiva goduta nel periodo
          stesso risulti superiore a quella riferita alla data  della
          precedente  cessazione  dal  servizio, la differenza e', in
          ogni  caso,  da   comprendersi   nella   parte   b)   della
          retribuzione.  Tale  norma  non  trova  applicazione per il
          personale  riguardato  dall'articolo  9  della   legge   22
          novembre 1962, n. 1646.
             Per  gli  assegni  di  cui  al n. 1) del comma terzo, in
          godimento al 1 gennaio 1958 oppure al 1› gennaio  1964,  la
          retribuzione annua contributiva costante con riferimento ai
          servizi  resi anteriormente al 1 gennaio 1958 e' attribuita
          per un numero  di  anni  solari  pari  agli  anni  utili  a
          pensione  a  tale data computati comprendendovi i servizi o
          periodi ammessi a riscatto o a  riconoscimento  su  domande
          presentate  prima  dell'entrata  in  vigore  della presente
          legge. La predetta retribuzione annua contributiva costante
          e' pari:
              nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti
          al 1 gennaio 1964, al prodotto dell'ammontare  annuo  degli
          assegni  in godimento al 1 gennaio 1958 per il coefficiente
          della tabella E unita alla legge 11 aprile  1955,  n.  379,
          corrispondente   agli  anni  considerati  utili  nel  senso
          suindicato;
              nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti
          al 1 gennaio 1958, al prodotto dell'ammontare  annuo  degli
          assegni  in  godimento  al  1  gennaio  1964,  derivanti da
          deliberazioni adottate anteriormente a tale  data,  per  il
          coefficiente  fisso  0,695  e  per il predetto coefficiente
          della tabella E;
              nel caso in cui  gli  assegni  risultino  goduti  al  1
          gennaio  1958  e  al 1 gennaio 1964, al piu' favorevole dei
          due prodotti dianzi indicati.
             Le  parti  b)  della  retribuzione  annua   contributiva
          attribuita  a  ciascun  iscritto  in applicazione dei commi
          precedenti sono maggiorate, per gli anni  solari  anteriori
          al 1964, del 35 per cento".
             -  Il  testo  del  primo  comma, lettera a), dell'art. 3
          della legge 26 luglio 1965, n. 965, e' il  seguente:  "  a)
          dalla  quota  di  pensione determinata sulla parte a) della
          retribuzione  annua  contributiva  riferita  alla  data  di
          cessazione  dal  servizio  e  diminuita  di L.   50.000 con
          l'applicazione dell'aliquota indicata nell'allegato A della
          presente legge in corrispondenza agli anni e mesi utili".