Art. 30. 
                        (Comitato esecutivo) 
 
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e'  istituito
un comitato esecutivo del consiglio di amministrazione degli istituti
di previdenza. 
2. Il comitato esecutivo e' presieduto  dal  Ministro  del  tesoro  e
coordinato dal direttore generale degli istituti di previdenza, ed e'
composto, oltre che dal Ministro e dal direttore generale,  dal  vice
direttore generale degli istituti di  previdenza  del  Ministero  del
tesoro, dal Ragioniere generale dello  Stato,  nonche'  dai  seguenti
membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno: 
a) da un consigliere scelto tra i rappresentanti  delle  associazioni
degli enti locali presenti nel consiglio di amministrazione; 
b) da quattro consiglieri in  rappresentanza  degli  iscritti  e  dei
pensionati. 
3. Per la determinazione dei compensi per i componenti  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 2, si provvede con le  modalita'  stabilite
per i componenti del consiglio di amministrazione. 
4. Le funzioni  di  segreteria  sono  esercitate  dai  segretari  del
consiglio di amministrazione. 
5. Il comitato esecutivo delibera: 
a) sulla concessione di mutui per importi inferiori  a  un  miliardo,
che potranno essere periodicamente elevati con delibera del consiglio
di amministrazione; 
b) sulla concessione di pensioni ad onere ripartito con lo Stato; 
c) sui provvedimenti formali di rigetto per pensioni e riscatti. 
6. Il comitato esecutivo ratifica le spese ordinarie e  straordinarie
per la manutenzione degli immobili delle Casse pensioni e le spese di
funzionamento degli uffici della Direzione generale effettuate  entro
i limiti previsti dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni. 
7. Il comitato esercita tutte le altre attribuzioni che siano ad esso
demandate dal consiglio di amministrazione. 
 
          Nota all'art. 30:
             -  Il  D.P.R.  30  giugno  1972,  n.  748,  reca   norme
          concernenti  "Disciplina  delle funzioni dirigenziali nelle
          amministrazioni   dello   Stato,   anche   ad   ordinamento
          autonomo".