Art. 30. (Comitato esecutivo) 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' istituito un comitato esecutivo del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza. 2. Il comitato esecutivo e' presieduto dal Ministro del tesoro e coordinato dal direttore generale degli istituti di previdenza, ed e' composto, oltre che dal Ministro e dal direttore generale, dal vice direttore generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, dal Ragioniere generale dello Stato, nonche' dai seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno: a) da un consigliere scelto tra i rappresentanti delle associazioni degli enti locali presenti nel consiglio di amministrazione; b) da quattro consiglieri in rappresentanza degli iscritti e dei pensionati. 3. Per la determinazione dei compensi per i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, si provvede con le modalita' stabilite per i componenti del consiglio di amministrazione. 4. Le funzioni di segreteria sono esercitate dai segretari del consiglio di amministrazione. 5. Il comitato esecutivo delibera: a) sulla concessione di mutui per importi inferiori a un miliardo, che potranno essere periodicamente elevati con delibera del consiglio di amministrazione; b) sulla concessione di pensioni ad onere ripartito con lo Stato; c) sui provvedimenti formali di rigetto per pensioni e riscatti. 6. Il comitato esecutivo ratifica le spese ordinarie e straordinarie per la manutenzione degli immobili delle Casse pensioni e le spese di funzionamento degli uffici della Direzione generale effettuate entro i limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni. 7. Il comitato esercita tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal consiglio di amministrazione.
Nota all'art. 30: - Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, reca norme concernenti "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".