Art. 5. 
                              (Opzioni) 
 
1. Possono optare per  il  mantenimento  dell'iscrizione  alle  Casse
pensioni degli istituti di previdenza: 
a) i dipendenti degli enti che perdono la natura  giuridica  pubblica
che consente l'iscrizione alle Casse predette; 
b) i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o
consortili che transitano a societa' private per effetto di norme  di
legge, di regolamento o convenzione, che  attribuiscono  alle  stesse
societa' le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende. 
2. I dipendenti degli enti indicati dall'articolo 21  della  legge  3
maggio 1967, n. 315, in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, che  non  si  siano  avvalsi  in  tempo  utile  della
facolta' di iscrizione alle Casse pensioni di cui al  comma  1,  sono
iscritti, a domanda, alle Casse predette. 
3.  La  domanda,  per  le  ipotesi  di  opzione   o   di   iscrizione
rispettivamente previste dai commi 1 e 2, deve essere presentata alle
Casse pensioni di cui al comma 1,  a  pena  di  decadenza,  entro  il
termine di novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge  ovvero  dalla  data  della  modifica  del   rapporto
previdenziale, se posteriore. 
4. L'iscrizione alle Casse pensioni di cui al  comma  1  decorre  dal
primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il
riconoscimento del servizio pregresso avviene mediante  trasferimento
alle Casse pensioni di cui al comma 1  dei  contributi  gia'  versati
all'INPS, con le modalita' previste dall'articolo  6  della  legge  7
febbraio 1979, n. 29. 
5. Per tutte le iscrizioni previste  dal  comma  1  si  assume  quale
rertribuzione  annua   contributiva   la   somma   degli   emolumenti
pensionabili a norma degli ordinamenti delle Casse pensioni di cui al
comma 1, nella misura prevista dai contratti collettivi nazionali  di
lavoro. 
6. La facolta' di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti
degli enti locali, prevista dall'articolo 21  della  legge  3  maggio
1967,  n.  315,  e'  estesa  all'Unione  italiana  delle  camere   di
commercio, industria,  artigianato  ed  agricoltura  ed  ai  consorzi
regionali degli Istituti autonomi delle case popolari. 
7. Le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo  39  della
legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione,  per
quanto concerne la facolta' data agli enti parastatali, agli enti  di
diritto pubblico ed agli altri enti morali di  iscrivere  alle  Casse
pensioni di cui al comma 1 le rispettive categorie  di  personale  da
essi dipendenti, soltanto nei casi in cui la deliberazione di massima
prevista dal secondo comma del citato articolo 39 sia stata  o  venga
adottata dall'ente entro sei mesi dalla data di  pubblicazione  della
presente legge. 
 
          Note all'art. 5:
             -  Il  testo  dell'art. 21 della legge 3 maggio 1967, n.
          315,   concernente   "Miglioramenti   al   trattamento   di
          quiescenza  della  Cassa  per  le  pensioni  ai  sanitari e
          modifiche agli ordinamenti  degli  istituti  di  previdenza
          presso il Ministero del tesoro", e' il seguente:
             "Art.   21.   -   Fermo  restando  il  disposto  di  cui
          all'articolo 10 della legge 22 novembre 1962, n.  1646,  le
          norme  contenute  nei  primi  cinque commi dell'articolo 39
          della legge 11 aprile 1955, n. 379,  continuano  a  trovare
          applicazione,  esclusivamente,  nei confronti dei personali
          dipendenti dagli enti sottoindicati:
              camere di commercio, industria ed agricoltura;
              istituti autonomi per le case popolari;
              Ente nazionale italiano per il turismo;
              enti provinciali per il turismo;
              comunita' israelitiche;
              istituti zooprofilattici;
              enti  autonomi,  consorzi  ed  aziende,  che  rivestano
          natura    di    enti   pubblici,   aventi   per   finalita'
          l'espletamento   dei   servizi   portuali   inerenti   alla
          navigazione".
             -  Il  testo dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n.
          29 (per il titolo vedi precedente nota all'art. 1),  e'  il
          seguente:
             "Art.  6.  -  In deroga a quanto previsto dagli articoli
          precedenti,  la  ricongiunzione  dei  periodi  assicurativi
          connessi  al  servizio  prestato  presso enti pubblici, dei
          quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed
          il trasferimento del  personale  ad  altri  enti  pubblici,
          avviene   d'ufficio   presso   la   gestione  previdenziale
          dell'ente di  destinazione  e  senza  oneri  a  carico  dei
          lavoratori interessati.
             A  tal  fine,  le  gestioni  assicurative di provenienza
          versano a quelle di destinazione i  contributi  di  propria
          pertinenza  maggiorati  dell'interesse  composto  annuo  al
          tasso  del  4,50  per  cento,  secondo  i  criteri  di  cui
          all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma.
             Eventuali  ulteriori  periodi  di  iscrizione  ad  altre
          gestioni possono essere  ricongiunti  ai  sensi  e  con  le
          modalita' di cui agli articoli 1 e 2".
             -  Il  testo  dei  primi cinque commi dell'art. 39 della
          legge 11 aprile 1955, n.  379,  concernente  "Miglioramenti
          dei  trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti
          degli  istituti  di  previdenza  presso  il  Ministero  del
          tesoro", e' il seguente:
             "Ferme  restando  le  vigenti norme stabilite in materia
          dell'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli istituti di
          previdenza, e' data facolta' agli  enti  parastatali,  agli
          enti  di  diritto pubblico, agli enti morali e alle regioni
          di iscrivere alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli
          enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti  di
          asilo e di scuole elementari parificate e alla Cassa per le
          pensioni  ai  sanitari le rispettive categorie di personali
          da essi dipendenti.
             Ai  fini  dell'esercizio  della facolta' di cui al comma
          precedente,  gli  enti  sopra  elencati   devono   adottare
          deliberazione   di   massima  che  stabilisca  l'iscrizione
          obbligatoria, per tutto  il  personale  assunto  a  partire
          dalla  data  di  approvazione della deliberazione stessa in
          poi  e  l'autorizzazione  di  iscrizione  facoltativa,   da
          esercitarsi  entro  il  termine  di  anni cinque dalla data
          predetta, per il personale in servizio  alla  data  stessa.
          L'approvazione  della  deliberazione deve essere effettuata
          con  decreto  del  Ministro  che  esercita   il   controllo
          sull'ente  di  concerto con il Ministro per il tesoro ed il
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
             Gli enti sono tenuti a trasmettere, a pena di  decadenza
          dall'esercizio  della  facolta'  di  cui al primo comma, la
          deliberazione  predetta  alla  Direzione   generale   degli
          istituti  di previdenza entro tre mesi dalla data della sua
          approvazione. Insieme con la deliberazione deve essere pure
          trasmesso l'elenco nominativo del personale in  servizio  a
          tale data.
             Per  il  personale  assunto  a  partire dalla data della
          approvazione della  deliberazione  in  poi,  la  iscrizione
          obbligatoria  ha effetto dalla data dell'assunzione. Per il
          personale in servizio a tale data l'iscrizione  facoltativa
          decorre   dal  primo  del  mese  successivo  alla  data  di
          presentazione  delle  singole  domande,  dalle  quali  deve
          risultare l'esplicito assenso degli interessati.
             Gli  enti  contemplati  nel  primo  comma sono esonerati
          dall'assicurazione  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
          vecchiaia  e i superstiti nei riguardi del personale per il
          quale si effettua l'iscrizione obbligatoria  o  facoltativa
          agli  istituti  di  previdenza, in applicazione delle norme
          contenute nei precedenti commi".