Art. 6. 
              (Bilanci tecnici e commissioni di studio) 
 
1.  I  bilanci  tecnici  delle  Casse  pensioni  degli  Istituti   di
previdenza  sono  compilati  ogni  due  anni  a  cura  del   servizio
statistico-attuariale di cui all'articolo 25. 
2. Con decreto del Ministro  del  tesoro,  sentito  il  consiglio  di
amministrazione degli istituti di previdenza di cui all'articolo  29,
vengono nominate commissioni per l'esame delle  risultanze  di  detti
bilanci tecnici e per  le  eventuali  proposte  di  variazione  degli
ordinamenti delle Casse pensioni. Il decreto  predetto  stabilisce  i
compensi spettanti ai componenti delle commissioni.