Art. 9. (Ricongiunzione) 1. La facolta' di ricongiunzione di periodi assicurativi, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza esercitata in costanza di servizio e di assicurazione presso altre gestioni previdenziali, e' attribuita ai dipendenti gia' iscritti per almeno otto anni alle Casse stesse, che per effetto della trasformazione dell'azienda municipalizzata o del servizio gia' tenuto in gestione diretta degli enti, passino alle dipendenze di privati o di enti, esercenti la medesima attivita', non iscrivibili alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, nonche' ai dipendenti appartenenti all'area pubblica. 2. Per le domande di ricongiunzione, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presentato alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza a mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si considera quella della spedizione. 3. Per la ricongiunzione di cui al comma 1 il calcolo della riserva matematica di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, si effettua, per i dipendenti di sesso femminile, con i coefficienti di cui al decreto ministeriale indicato nell'articolo stesso, gia' concernenti dipendenti di sesso maschile. 4. I dipendenti non di ruolo possono presentare alle Casse pensioni degli istituti di previdenza la domanda di ricongiunzione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, dopo almeno un anno di iscrizione alle Casse medesime.
Note all'art. 9. - Il testo dell'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980", e' il seguente: "Art. 4. - Per i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e degli altri fondi o casse, indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che chiedano la ricongiunzione di periodi assicurativi presso gli ordinamenti stessi, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge stessa, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964. A tal fine la quota di pensione relativa ai periodi da rincongiungere, arrotondati ad anni e mesi interi, e' determinata, per ogni anno da ricongiungere, applicando, sulla retribuzione annua pensionabile riferita alla data di presentazione della domanda, l'aliquota del due per cento. La retribuzione pensionabile di cui al precedente comma e' costituita dagli emolumenti spettanti in attivita' di servizio, considerati ai fini della determinazione della pensione, ivi compresa la tredicesima mensilita', con esclusione dell'indennita' integrativa speciale. Ai fini della eventuale rateazione a carico del richiedente la ricongiunzione, si applicano le norme previste, per i riscatti di periodi e servizi, dai singoli ordinamenti di cui al primo comma, anche per quanto concerne le modalita' di pagamento. Per l'iscritto alla casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro che richieda la ricongiunzione dei periodi assicurativi e che cessi dal servizio senza aver provveduto all'integrale pagamento dell'onere a suo carico, il complessivo debito residuo puo' essere trasformato, previa accettazione dell'interessato, in quota vitalizia passiva, l'importo della quale non puo' eccedere, in ogni caso, la meta' del beneficio derivante dal trattamento pensionistico della rincongiunzione".