Art. 9. 
                          (Ricongiunzione) 
 
1. La facolta' di ricongiunzione di periodi assicurativi, ai fini del
diritto e della misura di un'unica  pensione  a  carico  delle  Casse
pensioni degli istituti  di  previdenza  esercitata  in  costanza  di
servizio e di assicurazione presso altre gestioni  previdenziali,  e'
attribuita ai dipendenti gia' iscritti  per  almeno  otto  anni  alle
Casse stesse,  che  per  effetto  della  trasformazione  dell'azienda
municipalizzata o del servizio gia' tenuto in gestione diretta  degli
enti, passino alle dipendenze di privati  o  di  enti,  esercenti  la
medesima  attivita',  non  iscrivibili  alle  Casse  pensioni   degli
istituti di previdenza, nonche' ai dipendenti  appartenenti  all'area
pubblica. 
2. Per le domande di ricongiunzione, ai sensi della legge 7  febbraio
1979, n.  29,  presentato  alle  Casse  pensioni  degli  Istituti  di
previdenza a mezzo lettera raccomandata, come data  di  presentazione
si considera quella della spedizione. 
3. Per la ricongiunzione di cui al comma 1 il calcolo  della  riserva
matematica di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 7 luglio
1980, n. 299, si effettua, per i dipendenti di sesso femminile, con i
coefficienti di cui al decreto  ministeriale  indicato  nell'articolo
stesso, gia' concernenti dipendenti di sesso maschile. 
4. I dipendenti non di ruolo possono presentare alle  Casse  pensioni
degli istituti di previdenza la domanda di ricongiunzione,  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29,  dopo  almeno  un
anno di iscrizione alle Casse medesime. 
 
          Note all'art. 9.
             -  Il  testo  dell'art.  4 della legge 7 luglio 1980, n.
          299, concernente "Conversione in legge, con  modificazioni,
          del  decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme
          per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti  locali
          per l'anno 1980", e' il seguente:
             "Art.  4.  -  Per  i dipendenti pubblici con trattamento
          pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli
          istituti di previdenza presso il  Ministero  del  tesoro  e
          degli  altri  fondi o casse, indicati nell'articolo 1 della
          legge  29  aprile   1976,   n.   177,   che   chiedano   la
          ricongiunzione   di   periodi   assicurativi   presso   gli
          ordinamenti stessi, ai sensi della legge 7  febbraio  1979,
          n.  29,  si  applicano, per la determinazione della riserva
          matematica prevista dall'articolo  2,  terzo  comma,  della
          legge stessa, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui
          all'articolo  13  della  legge  12  agosto  1962,  n. 1338,
          approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964.  A  tal
          fine   la   quota   di  pensione  relativa  ai  periodi  da
          rincongiungere, arrotondati  ad  anni  e  mesi  interi,  e'
          determinata,  per  ogni  anno da ricongiungere, applicando,
          sulla retribuzione annua pensionabile riferita alla data di
          presentazione della domanda, l'aliquota del due per cento.
             La  retribuzione pensionabile di cui al precedente comma
          e' costituita dagli emolumenti spettanti  in  attivita'  di
          servizio,  considerati  ai  fini della determinazione della
          pensione,  ivi  compresa  la  tredicesima  mensilita',  con
          esclusione dell'indennita' integrativa speciale.
             Ai   fini   della  eventuale  rateazione  a  carico  del
          richiedente  la  ricongiunzione,  si  applicano  le   norme
          previste,  per i riscatti di periodi e servizi, dai singoli
          ordinamenti  di  cui  al  primo  comma,  anche  per  quanto
          concerne le modalita' di pagamento.
             Per  l'iscritto  alla  casse  pensioni degli istituti di
          previdenza presso il Ministero del tesoro che  richieda  la
          ricongiunzione  dei  periodi  assicurativi  e che cessi dal
          servizio  senza  aver  provveduto  all'integrale  pagamento
          dell'onere a suo carico, il complessivo debito residuo puo'
          essere  trasformato,  previa accettazione dell'interessato,
          in quota vitalizia passiva, l'importo della quale non  puo'
          eccedere,  in  ogni  caso, la meta' del beneficio derivante
          dal trattamento pensionistico della rincongiunzione".