Art. 2. 
         Trattamento dei cani e di altri animali di affezione 
  1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante  la
limitazione  delle  nascite  viene  effettuato,  tenuto   conto   del
progresso scientifico,  presso  i  servizi  veterinari  delle  unita'
sanitarie locali. I proprietari o i  detentori  possono  ricorrere  a
proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati  delle  societa'
cinofile, delle societa' protettrici degli animali e di privati. 
  2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso
le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4,  non  possono  essere
soppressi. 
  3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture  di  cui
al comma  1  dell'articolo  4,  non  possono  essere  destinati  alla
sperimentazione. 
  4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono  restituiti
al proprietario o al detentore. 
  5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonche'  i  cani  ospitati
presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono  essere
tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono
essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento  o  ad
associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la
rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili. 
  6.  I  cani  ricoverati  nelle  strutture  di  cui   al   comma   1
dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87  e
91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,  n.  320,  e  successive
modificazioni,  possono  essere  soppressi,  in  modo  esclusivamente
eutanasico, ad opera di medici  veterinari,  soltanto  se  gravemente
malati, incurabili o di comprovata pericolosita'. 
  7. E'  vietato  a  chiunque  maltrattare  i  gatti  che  vivono  in
liberta'. 
  8. I gatti che vivono in liberta' sono sterilizzati  dall'autorita'
sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo. 
  9. I  gatti  in  liberta'  possono  essere  soppressi  soltanto  se
gravemente malati o incurabili. 
  10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa  con
le unita' sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che
vivono  in  liberta',  assicurandone  la  cura  della  salute  e   le
condizioni di sopravvivenza. 
  11. Gli enti e le associazioni  protezioniste  possono  gestire  le
strutture di cui al comma  1  dell'articolo  4,  sotto  il  controllo
sanitario dei servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale. 
  12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4  possono  tenere
in custodia a pagamento cani di proprieta' e garantiscono il servizio
di pronto soccorso. 
 
          Nota all'art. 2:
             - Gli articoli 86, 87 e 91 del  regolamento  di  polizia
          veterinaria,  approvato  con D.P.R. n. 320/1954, sono cosi'
          formulati:
             "Art. 86. - I  cani  ed  i  gatti  che  hanno  morsicato
          persone o animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli,
          devono  essere  isolati  e tenuti in osservazione per dieci
          giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio puo'
          essere  autorizzata su richiesta del possessore soltanto se
          non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in
          tale caso l'interessato deve  dichiarare  di  assumersi  la
          responsabilita'  della  custodia dell'animale e l'onere per
          la vigilanza da parte del veterinario comunale.
             Alla  predetta  osservazione  ed  all'isolamento  devono
          essere  sottoposti  i  cani ed i gatti che, pure non avendo
          morsicato,     presentano     manifestazioni     riferibili
          all'infezione  rabica, nonche' in sede opportuna, gli altri
          mammiferi che presentano analoghe manifestazioni.  Ai  fini
          della  diagnosi  anche  questi  animali  non  devono essere
          uccisi  se  il  loro  mantenimento  in  vita  puo'   essere
          assicurato senza pericolo.
             Durante  il predetto periodo di osservazione gli animali
          non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.
             Nei  casi  di  rabbia  conclamata  il   sindaco   ordina
          l'immediato abbattimento degli animali.
             Qualora,  durante  il periodo di osservazione, l'animale
          muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia  potuto
          formulare   la   diagnosi,  si  procede  agli  accertamenti
          diagnostici di laboratorio.
             E'  vietato  lo  scuoiamento  degli  animali  morti  per
          rabbia,  i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art.
          10, lettera e), del presente regolamento.
             Il luogo dove e' stato  isolato  l'animale  deve  essere
          disinfettato".
             "Art. 87. - I cani ed i gatti morsicati da altro animale
          riconosciuto  rabico  o fuggito o rimasto ignoto devono, di
          regola,  essere  subito  soppressi  con  provvedimento  del
          sindaco  sempreche' non debbano prima sottostare al periodo
          di osservazione di dieci giorni per avere,  a  loro  volta,
          morsicato persone o animali.
             Tuttavia   su   richiesta   del  possessore,  l'animale,
          anziche' essere  abbattuto,  puo'  essere  mantenuto  sotto
          sequestro,  a  spese  del  possessore  stesso,  nel  canile
          municipale  o  in  altro  locale  stabilito  dall'autorita'
          comunale dove non possa nuocere, per un periodo di mesi sei
          sotto vigilanza sanitaria.
             Allo  stesso periodo di osservazione devono sottostare i
          cani ed i gatti contaminati  o  sospetti  di  essere  stati
          contaminati da altro animale riconosciuto rabido.
             I  cani  ed  i  gatti  morsicati  da animali sospetti di
          rabbia sono sottoposti a sequestro per soli dieci giorni se
          durante  questo  periodo  l'animale   morsicatore   si   e'
          mantenuto sano.
             Nel  caso  che l'animale venga sottoposto a vaccinazione
          antirabbica post-contagio da  iniziarsi  non  oltre  cinque
          giorni per ferite alla testa e non oltre sette giorni negli
          altri  casi  dal  sofferto contagio, il predetto periodo di
          osservazione puo' essere ridotto a mesi tre o anche a  mesi
          due  se  l'animale  si  trova  nel  periodo  di  protezione
          antirabbica vaccinale pre-contagio.
             Durante  il  periodo  del  trattamento antirabbico post-
          contagio  l'animale  deve  essere  ricoverato  nel   canile
          municipale     o    presso    istituti    universitari    o
          zooprifilattici.
             I cani ed i gatti morsicati possono essere spostati, con
          le norme degli articoli 14 e 15 del  presente  regolamento,
          durante  il  periodo  di osservazione, soltanto entro sette
          giorni dalla sofferta morsicatura.
             Qualora durante il periodo di osservazione il cane o  il
          gatto  morsicato  muoia  o  venga  ucciso,  si  procede  in
          conformita' di quanto previsto dai commi  quinto,  sesto  e
          settimo del precedente articolo".
             "Art.  91.  -  Nei casi in cui l'infezione rabica assuma
          preoccupante diffusione  il  prefetto  puo'  ordinare  agli
          agenti  adibiti  alla cattura dei cani ed agli agenti della
          forza pubblica di  procedere,  ove  non  sia  possibile  la
          cattura,  all'uccisione  dei  cani  e dei gatti vaganti, ed
          adottare qualunque altro provvedimento eccezionale  atto  a
          estinguere l'infezione".
             N.B.  -  Per  opportuna  informazione  si  procede  alla
          pubblicazione dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 320/1954:
             "Art. 6. -  I  direttori  degli  istituti  universitari,
          degli  istituti zooprofilattici sperimentali, delle sezioni
          medico-micrografiche dei laboratori provinciali di igiene e
          di  profilassi  e  i  direttori  di  qualsiasi  laboratorio
          batteriologico   che   dagli  accertamenti  diagnostici  di
          laboratorio rilevano l'esistenza di  malattie  infettive  e
          diffusive,   di   cui  all'art.  1,  devono  senza  ritardo
          informare il veterinario provinciale ed il veterinario  del
          comune  da  cui proviene il materiale esaminato, rimettendo
          loro copia del reperto".