Art. 4. Competenze dei comuni 1. I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalita' dalla regione. 2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.