Art. 5. 
                           S a n z i o n i 
  1.  Chiunque  abbandona  cani,  gatti  o  qualsiasi  altro  animale
custodito  nella  propria  abitazione,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire
unmilione. 
  2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui
al comma 1 dell'articolo 3, e' punito con la sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma di lire centocinquantamila. 
  3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1
dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila. 
  4.  Chiunque  fa  commercio  di   cani   o   gatti   al   fine   di
sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e' punito con  la
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
cinquemilioni a lire diecimilioni. 
  5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma
dell'articolo 727 del codice penale e'  elevata  nel  minimo  a  lire
cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni. 
  6. Le entrate derivanti dalle sanzioni  amministrative  di  cui  ai
commi 1, 2, 3 e 4  confluiscono  nel  fondo  per  l'attuazione  della
presente legge previsto dall'articolo 8. 
 
          Nota all'art. 5:
             - Si trascrive il testo dell'art. 727 del codice penale,
          come modificato dal presente articolo:
             "Art.  727  (Maltrattamento  di  animali).  -   Chiunque
          incrudelisce  verso animali o senza necessita' li sottopone
          a eccessive fatiche o  a  torture,  ovvero  li  adopera  in
          lavori  ai  quali non siano adatti per malattia o per eta',
          e' punito con  l'ammenda  da  lire  cinquecentomila  a  tre
          milioni.
             Alla  stessa  pena  soggiace  chi,  anche  per solo fine
          scientifico o didattico, in un luogo pubblico  o  aperto  o
          esposto  al  pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti
          tali da destare ribrezzo.
             La pena e' aumentata se gli animali  sono  adoperati  in
          giuochi  o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o
          sevizie.
             Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo,
          se il colpevole e' un conducente di  animali,  la  condanna
          importa  la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando
          si tratta di un contravventore abituale o professionale".