Art. 7. 
                        Abrogazione di norme 
  1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133,  134  e  135  del
testo unico per la finanza locale  approvato  con  regio  decreto  14
settembre  1931,  n.  1175,  e  successive  modificazioni,   e   ogni
disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.