Art. 8. 
         Istituzione del fondo per l'attuazione della legge 
  1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 e' istituito presso il
Ministero della sanita' un  fondo  per  l'attuazione  della  presente
legge, la cui dotazione e' determinata in lire 1 miliardo per il 1991
e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992. 
  2. Il Ministro  della  sanita',  con  proprio  decreto,  ripartisce
annualmente tra le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano le disponibilita' del fondo di cui al comma 1. I criteri  per
la ripartizione sono  determinati  con  decreto  del  Ministro  della
sanita' adottato di concerto con il Ministro del tesoro,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  di  cui  all'articolo  12
della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
 
          Nota all'art. 8:
             -  Il  testo  dell'art.  12  della  legge  n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art. 12 (Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome).  -  1.  E'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
          compiti  di  informazione,  consultazione  e  raccordo,  in
          relazione  agli indirizzi di politica generale suscettibili
          di incidere nelle materie di competenza regionale,  esclusi
          gli  indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
          difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
             2.  La  Conferenza  e'  convocata  dal  Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri  almeno  ogni sei mesi, ed in ogni
          altra  circostanza  in  cui  il   Presidente   lo   ritenga
          opportuno,   tenuto   conto   anche   delle  richieste  dei
          presidenti delle regioni  e  delle  province  autonome.  Il
          Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri  presiede  la
          Conferenza,  salvo  delega  al  Ministro  per  gli   affari
          regionali  o,  se tale incarico non e' attribuito, ad altro
          Ministro. La Conferenza e' composta  dai  presidenti  delle
          regioni  a  statuto  speciale  e ordinario e dai presidenti
          delle province autonome. Il Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  invita  alle riunioni della Conferenza i Ministri
          interessati agli argomenti iscritti all'ordine del  giorno,
          nonche'  rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di
          enti pubblici.
             3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro per gli affari regionali.
             4.   Il  decreto  di  cui  al  comma  3  deve  prevedere
          l'inclusione nel contingente della segreteria di  personale
          delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
          economico  resta a carico delle regioni o delle province di
          provenienza.
             5. La Conferenza viene consultata:
               a)  sulle  linee generali dell'attivita' normativa che
          interessa direttamente le regioni  e  sulla  determinazione
          degli  obiettivi  di  programmazione  economica nazionale e
          della  politica  finanziaria  e  di  bilancio,   salve   le
          ulteriori  attribuzioni  previste  in  base  al comma 7 del
          presente articolo;
               b) sui criteri generali relativi  all'esercizio  delle
          funzioni  statali  di indirizzo e di coordinamento inerenti
          ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province  autonome
          e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
          relativi   alla   elaborazione  ed  attuazione  degli  atti
          comunitari che riguardano le competenze regionali;
               c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  ritenga  opportuno  acquisire  il
          parere della Conferenza.
             6.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o il
          Ministro appositamente delegato,  riferisce  periodicamente
          alla  commissione  parlamentare  per le questioni regionali
          sulle attivita' della Conferenza.
             7. Il Governo e' delegato  ad  emanare,  entro  un  anno
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
          previo  parere  della  commissione  parlamentare   per   le
          questioni  regionali  che  deve  esprimerlo  entro sessanta
          giorni  dalla  richiesta,  norme  aventi  valore  di  legge
          ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
          soppressione  degli  altri  organismi  a composizione mista
          Stato-regioni previsti sia da leggi  che  da  provvedimenti
          amministrativi  in  modo  da  trasferire alla Conferenza le
          attribuzioni delle commissioni, con  esclusione  di  quelle
          che  operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche,
          e rivedere  la  pronuncia  di  pareri  nelle  questioni  di
          carattere  generale  per  le  quali  debbano  anche  essere
          sentite tutte le regioni e province autonome,  determinando
          le  modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui
          formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
          delle province autonome".