Art. 10. 
                              Sanzioni 
  1. A chiunque eserciti l'attivita' di somministrazione al  pubblico
di alimenti e di bevande senza l'autorizzazione di  cui  all'articolo
3, oppure quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica  una
sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a  lire  venti
milioni nonche' la chiusura dell'esercizio, disposta dal sindaco. 
  2. Salvo quanto previsto dal comma 1, a  chiunque  violi  le  altre
disposizioni  della  presente   legge   si   applica   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire dieci milioni. 
  3. Per i casi di particolare gravita' delle infrazioni  di  cui  ai
commi 1 e 2 nonche' alla seconda e alle successive applicazioni delle
relative sanzioni, l'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione  di
cui all'articolo 3 ne dispone  la  sospensione  per  un  periodo  non
superiore a trenta giorni. 
  4.  L'ufficio   provinciale   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato riceve il rapporto  di  cui  all'articolo  17  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni  amministrative
pecuniarie di cui ai commi 1  e  2  del  presente  articolo;  inoltre
trasmette alle autorita' competenti le  informazioni  necessarie  per
l'applicazione della sanzione di cui al comma 3. 
  5.  Per  il  mancato  rispetto  dei  turni   stabiliti   ai   sensi
dell'articolo  8,  comma  5,  il  sindaco  dispone   la   sospensione
dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  3  per  un  periodo   non
inferiore a dieci giorni e non  superiore  a  venti  giorni,  che  ha
inizio dal termine del turno non osservato.