Art. 11. Disposizioni transitorie 1. A coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524, e successive modificazioni, e dall'articolo 32 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, ovvero di altro titolo per l'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente legge, sono rilasciate d'ufficio le corrispondenti autorizzazioni previste dalla medesima. 2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano regolarmente iscritti al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Note all'art. 11: - La legge n. 524/1974 reca: "Modifica alla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande". - Il testo dell'art. 32 del D.M. n. 375/1988, concernente norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, e' il seguente: "Art. 32 (Piani e tipi di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande). - 1. Ai fini della formazione dei piani di cui all'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, e per il rilascio e la vidimazione delle relative licenze gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande vanno distinti in: a) esercizi della ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del vol- ume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche' di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe', gelaterie ed esercizi similari); c) esercizi di cui alle lettere a) e b) nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene efettuata congiuntamente all'esplicazione di attivita' di trattenimento e di svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari). 2. Il piano, o, fino a che esso non sia stato approvato, il consiglio comunale, puo' prevedere il rilascio di licenze per esercizi di cui alla lettera b) nei quali sia esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione. 3. L'adozione dei piani di cui al presente articolo con i criteri e le modalita' di cui al capo II della legge non comporta la determinazione della superficie minima del lo- cale destinato all'esercizio dell'attivita'. 4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facolta', in quanto tali, di vendere per asporto le bevande, nonche', per quanto riguarda gli esercizi di cui alla lettera a) del comma 1 i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui alla lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria ma esclusi quelli di pasticceria. In ogni caso l'attivita' di vendita e' sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto. 5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte puo' essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge e vengano osservate le norme della legge stessa. 6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale, di piu' licenze corrispondenti ai tipi di esercizio di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti di legge. Da tale locale gli esercizi possono essere trasferiti anche separatamente. 7. Qualora nello stesso locale siano esercitate congiuntamente piu' attivita' corrispondenti ai tipi di esercizio di cui ai commi 1 e 2, le distanze minime di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 14 ottobre 1974, n. 524, sono fatte rispettare con riferimento all'attivita' prevalente, che e' accertata dal sindaco. 8. E' soggetto alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n. 524, ed a quelle del presente articolo chiunque abbia nei locali in cui vende bevande o generi alimentari impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati. 9. Non costituisce attivita' di somministrazione di alimenti o bevande l'assaggio gratuito di essi organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta". - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 426/1971 si veda in nota all'art. 2.