Art. 11.
                      Disposizioni transitorie
  1. A coloro che, alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge,  sono in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge 14
ottobre 1974, n. 524, e successive modificazioni, e dall'articolo  32
del   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, ovvero di  altro  titolo  per
l'esercizio  delle  attivita' disciplinate dalla presente legge, sono
rilasciate d'ufficio le corrispondenti autorizzazioni previste  dalla
medesima.
  2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che, alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  risultano  regolarmente
iscritti al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo
1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
 
          Note all'art. 11:
             - La legge n. 524/1974 reca: "Modifica  alla  disciplina
          degli  esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e
          bevande".
             -  Il  testo  dell'art.  32  del   D.M.   n.   375/1988,
          concernente norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971,
          n. 426, sulla disciplina del commercio, e' il seguente:
             "Art.   32   (Piani   e   tipi   di   esercizi   per  la
          somministrazione al pubblico di alimenti o bevande).  -  1.
          Ai  fini della formazione dei piani di cui all'art. 2 della
          legge 14 ottobre 1974, n. 524,  e  per  il  rilascio  e  la
          vidimazione  delle  relative  licenze  gli  esercizi per la
          somministrazione al pubblico di alimenti  e  bevande  vanno
          distinti in:
               a)     esercizi    della    ristorazione,    per    la
          somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi
          un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento  del  vol-
          ume,  e  di  latte  (ristoranti,  trattorie,  tavole calde,
          pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
               b)  esercizi  per  la  somministrazione  di   bevande,
          comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
          di  latte,  di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e
          gelateria, e  di  prodotti  di  gastronomia  (bar,  caffe',
          gelaterie ed esercizi similari);
               c)  esercizi  di cui alle lettere a) e b) nei quali la
          somministrazione di  alimenti  e  bevande  viene  efettuata
          congiuntamente    all'esplicazione    di    attivita'    di
          trattenimento e di svago (sale da  ballo,  sale  da  gioco,
          locali   notturni,   stabilimenti   balneari   ed  esercizi
          similari).
             2. Il piano, o, fino a che esso non sia stato approvato,
          il  consiglio  comunale,  puo'  prevedere  il  rilascio  di
          licenze  per  esercizi di cui alla lettera b) nei quali sia
          esclusa  la  somministrazione  di  bevande  alcooliche   di
          qualsiasi gradazione.
             3.  L'adozione dei piani di cui al presente articolo con
          i criteri e le modalita' di cui al capo II della legge  non
          comporta  la determinazione della superficie minima del lo-
          cale destinato all'esercizio dell'attivita'.
             4.  Gli  esercizi  di  cui  al  presente  articolo hanno
          facolta',  in  quanto  tali,  di  vendere  per  asporto  le
          bevande,  nonche',  per quanto riguarda gli esercizi di cui
          alla lettera a) del comma 1 i pasti  che  somministrano  e,
          per  quanto riguarda gli esercizi di cui alla lettera b), i
          prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi  di
          gelateria  ma  esclusi  quelli di pasticceria. In ogni caso
          l'attivita' di vendita  e'  sottoposta  alle  stesse  norme
          osservate negli esercizi di vendita al minuto.
             5.  Negli  esercizi di cui al presente articolo il latte
          puo'  essere  venduto  per  asporto  a  condizione  che  il
          titolare   sia   munito  dell'autorizzazione  alla  vendita
          prescritta dalla legge e vengano osservate le  norme  della
          legge stessa.
             6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale, di
          piu'  licenze corrispondenti ai tipi di esercizio di cui ai
          commi 1 e 2, fatti salvi i divieti di legge. Da tale locale
          gli esercizi possono essere trasferiti anche separatamente.
             7.  Qualora  nello  stesso   locale   siano   esercitate
          congiuntamente  piu'  attivita'  corrispondenti  ai tipi di
          esercizio di cui ai commi 1 e 2, le distanze minime di  cui
          all'art.  2, secondo comma, della legge 14 ottobre 1974, n.
          524, sono fatte rispettare  con  riferimento  all'attivita'
          prevalente, che e' accertata dal sindaco.
             8.  E' soggetto alle disposizioni della legge 14 ottobre
          1974, n.  524, ed a quelle del presente  articolo  chiunque
          abbia  nei  locali in cui vende bevande o generi alimentari
          impianti o attrezzature per consentire agli  acquirenti  di
          consumare sul posto i prodotti acquistati.
             9.  Non  costituisce  attivita'  di  somministrazione di
          alimenti o bevande l'assaggio gratuito di essi  organizzato
          dal venditore a fini promozionali o di scelta".
             -  Per  il  testo dell'art. 1 della legge n. 426/1971 si
          veda in nota all'art. 2.