Art. 12. Regolamento di esecuzione 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' emanato il relativo regolamento di esecuzione da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno, di concerto con il Ministro della sanita', sentite le organizzazioni nazionali del commercio, del turismo e dei servizi. 2. Il regolamento puo' prevedere, per le infrazioni alle norme in esso contenute, sanzioni amministrative pecuniarie da lire duecentomila a lire otto milioni applicate dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, nei casi piu' gravi, la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della presente legge, disposta dal sindaco per una durata non superiore a quindici giorni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 agosto 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCOTTI, Ministro dell'interno BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Nota all'art. 12: - Per il contenuto dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 si veda in nota all'art. 5.