Art. 12.
                      Regolamento di esecuzione
  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente  legge  e'  emanato il relativo regolamento di esecuzione da
adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988,  n. 400, con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e dell'interno, di concerto con il Ministro  della
sanita',  sentite  le  organizzazioni  nazionali  del  commercio, del
turismo e dei servizi.
  2. Il regolamento puo' prevedere, per le infrazioni alle  norme  in
esso   contenute,   sanzioni   amministrative   pecuniarie   da  lire
duecentomila a lire otto milioni applicate  dall'ufficio  provinciale
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato e, nei casi piu'
gravi, la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della
presente legge, disposta dal sindaco per una durata non  superiore  a
quindici giorni.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 25 agosto 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  SCOTTI, Ministro dell'interno
                                  BODRATO,  Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
          Nota all'art. 12:
             - Per il contenuto dell'art. 17, comma 3, della legge n.
          400/1988 si veda in nota all'art. 5.