Art. 2. 
                       Iscrizione nel registro 
                    degli esercenti il commercio 
  1. L'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, comma  1,  e'
subordinato alla iscrizione del titolare dell'impresa  individuale  o
del legale rappresentante della societa', ovvero di un suo  delegato,
nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della
legge  11  giugno  1971,  n.  426,  e  successive   modificazioni   e
integrazioni, e al rilascio dell'autorizzazione di  cui  all'articolo
3, comma 1, della presente legge. 
  2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1  e'  subordinata  al
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) maggiore eta', ad eccezione del minore emancipato  autorizzato
a norma di legge all'esercizio di attivita' commerciale; 
    b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al  periodo  di
frequenza del richiedente; 
    c)  aver  frequentato  con  esito  positivo  corsi  professionali
istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province  autonome  di
Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attivita' di somministrazione
di alimenti e di bevande, o corsi di  una  scuola  alberghiera  o  di
altra  scuola  a  specifico  indirizzo  professionale,  ovvero   aver
superato, dinanzi a una apposita  commissione  costituita  presso  la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  un  esame
di idoneita'  all'esercizio  dell'attivita'  di  somministrazione  di
alimenti e di bevande. 
  3. Sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera  c),  coloro
che  sono  in  possesso  di  titolo  di  studio  universitario  o  di
istruzione secondaria superiore nonche'  coloro  che  hanno  prestato
servizio, per almeno  due  anni  negli  ultimi  cinque  anni,  presso
imprese esercenti attivita' di  somministrazione  di  alimenti  e  di
bevande,  in  qualita'  di  dipendenti   qualificati   addetti   alla
somministrazione,  alla  produzione  o  all'amministrazione   o,   se
trattasi  di  coniuge,  parente  o  affine  entro  il   terzo   grado
dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore. 
  4. Salvo che abbiano ottenuto la  riabilitazione,  e  fermo  quanto
disposto dal comma 5, non possono essere iscritti nel registro di cui
al comma 1 e, se iscritti, debbono essere cancellati coloro: 
    a) che sono stati dichiarati falliti; 
    b) che hanno riportato una condanna per  delitto  non  colposo  a
pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni; 
    c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralita'
pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la  sanita'  pubblica,
compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo  II,  del
codice penale; per delitti commessi in  stato  di  ubriachezza  o  in
stato di intossicazione da stupefacenti;  per  reati  concernenti  la
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il
gioco  d'azzardo,  le  scommesse  clandestine  e  la   turbativa   di
competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto; 
    d) che hanno  riportato  due  o  piu'  condanne  nel  quinquennio
precedente per delitti di frode nella preparazione  o  nel  commercio
degli alimenti, compresi i delitti di cui al  libro  secondo,  titolo
VIII, capo II, del codice penale; 
    e) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione  di  cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.  1423,  e  successive
modificazioni, o nei cui  confronti  e'  stata  applicata  una  delle
misure previste dalla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, ovvero sono  sottoposti  a  misure  di
sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
tendenza; 
    f)  che  hanno  riportato  condanna   per   delitti   contro   la
personalita' dello Stato  o  contro  l'ordine  pubblico,  ovvero  per
delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. 
  5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), d)  ed  f),  il
divieto di iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha la durata  di
cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o
si sia in qualsiasi altro modo  estinta  ovvero,  qualora  sia  stata
concessa la sospensione  condizionale  della  pena,  dal  giorno  del
passaggio in giudicato della sentenza. 
 
          Note all'art. 2:
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  n.
          426/1971  (Disciplina del commercio), cosi' come modificato
          dall'art. 1 della legge 5 luglio 1975, n. 320:
             "Art. 1 (Istituzione del registro).  -  Presso  ciascuna
          camera  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura
          e' istituito  il  registro  degli  esercenti  il  commercio
          all'ingrosso,  il commercio al minuto, nelle varie forme in
          uso, e  l'attivita'  di  somministrazione  al  pubblico  di
          alimenti o bevande disciplinata nel capo II del testo unico
          delle  leggi  di  pubblica  sicurezza approvato con R.D. 18
          giugno  1931,  n.  773,  e  dal  relativo  regolamento   di
          esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
             Agli effetti della presente legge, esercita:
              1)  l'attivita'  di  commercio  all'ingrosso,  chiunque
          professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio
          e  le  rivende  o  ad  altri  commercianti,   grossisti   o
          dettaglianti,  o  ad utilizzatori professionali, o ad altri
          utilizzatori in grande. Tale  attivita'  puo'  assumere  la
          forma   di   commercio   interno,   di  importazione  o  di
          esportazione;
              2)  l'attivita'  di  commercio  al   minuto,   chiunque
          professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio
          e  le  rivende,  in  sede  fissa, o mediante altre forme di
          distribuzione, direttamente al consumatore finale;
              3)  l'attivita'  di  somministrazione  al  pubblico  di
          alimenti o bevande, chiunque professionalmente somministra,
          in  sede  fissa  o  mediante  altra forma di distribuzione,
          alimenti o bevande al pubblico.
             Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato
          in cui  sono  state  acquistate,  sia,  dopo  essere  state
          sottoposte  alle  eventuali  trasformazioni,  trattamenti e
          condizionamenti che sono abitualmente praticati.
             E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso  punto
          di  vendita  le  attivita'  di  commercio all'ingrosso e al
          minuto.
            Il  divieto  non  si  applica per la vendita dei seguenti
          prodotti:
              macchine,   attrezzature   e   articoli   tecnici   per
          l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
              materiale elettrico;
              colori e vernici, carte da parati;
              ferramenta ed utensileria;
              articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
              articoli per riscaldamento;
              strumenti scientifici e di misura;
              macchine per ufficio;
              auto-moto-cicli   e   relativi  accessori  e  parti  di
          ricambio;
              combustibili;
              materiali per edilizia;
              legnami.
             Le aziende che alla data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge sono in possesso dell'autorizzazione per la
          vendita al minuto  ed  esercitano  nello  stesso  punto  di
          vendita  anche quella all'ingrosso di prodotti appartenenti
          alla medesima tabella merceologica, diversi da quelli sopra
          elencati, potranno  continuare  ad  esercitare  la  duplice
          attivita' alla condizione che attuino una netta separazione
          dei locali destinati alle distinte attivita' di dettaglio e
          ingrosso.  In  tale casi i locali destinati alla vendita al
          dettaglio debbono possedere le seguenti caratteristiche:
               a) avere accesso diretto da area  pubblica  o  privata
          qualora   trattisi   di  cortili  interni,  androni,  parti
          condominiali comuni; in quest'ultimo  caso  dovranno  avere
          finestre od altre luci o insegne visibili da area pubblica;
               b)  essere  divisi  dai  locali destinati al commercio
          all'ingrosso mediante pareti stabili, anche  se  dotati  di
          porte   di   comunicazione   interna   non  accessibili  al
          pubblico".
             - Il testo vigente dell'art. 3 della legge n.  1423/1956
          (Misure   di   prevenzione   nei  confronti  delle  persone
          pericolose per la sicurezza e per la  pubblica  moralita'),
          cosi' come modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e'
          il seguente:
             "Art.  3.  -  Alle persone indicate nell'art. 1, che non
          abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di  cui
          all'art.  4,  quando  siano  pericolose  per  la  sicurezza
          pubblica, puo' essere applicata, nei modi  stabiliti  negli
          articoli   seguenti,   la   misura   di  prevenzione  della
          sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
             Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto  ove  le
          circostanze  del caso lo richiedano il divieto di soggiorno
          in uno o piu' comuni o in una o piu' province.
             Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non  sono
          ritenute  idonee  alla tutela della sicurezza pubblica puo'
          essere  imposto  l'obbligo  di  soggiorno  nel  comune   di
          residenza o di dimora abituale".
             -  La  legge  n.  575/1965 reca: "Disposizioni contro la
          mafia".