Art. 4. 
                     Revoca dell'autorizzazione 
  1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 e' revocata: 
    a)  qualora  il  titolare  dell'autorizzazione  medesima,   salvo
proroga in caso di  comprovata  necessita',  non  attivi  l'esercizio
entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero  ne  sospenda
l'attivita' per un periodo superiore a dodici mesi; 
    b) qualora il titolare dell'autorizzazione non sia piu'  iscritto
nel registro di cui all'articolo 2; 
    c) qualora venga meno la rispondenza dello stato  dei  locali  ai
criteri stabiliti dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 3,
comma 1. 
  2. Alle  autorizzazioni  di  cui  all'articolo  3  non  si  applica
l'articolo 99 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
 
          Nota all'art. 4:
             - Si riporta il testo dell'art. 99 del testo unico delle
          leggi   di   pubblica  sicurezza,  approvato  con  R.D.  n.
          773/1931:
             "Art. 99. - Nel caso di chiusura dell'esercizio  per  un
          tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato avviso
          all'autorita'  locale  di pubblica sicurezza, la licenza e'
          revocata.
             La licenza e', altresi', revocata nel caso  in  cui  sia
          decorso  il termine di chiusura comunicato all'autorita' di
          pubblica  sicurezza,  senza  che  l'esercizio   sia   stato
          riaperto.
             Tale termine non puo' essere superiore a tre mesi, salvo
          il caso di forza maggiore".