Art. 6 
                             Commissioni 
 
  1. Nei comuni con popolazione superiore  a  diecimila  abitanti  e'
istituita una commissione composta: 
    a) dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede; 
    b) da un funzionario delegato dal questore; 
    c) dal direttore  dell'ufficio  provinciale  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  o  da  un  funzionario  dallo  stesso
delegato; 
    d) da  due  rappresentanti  designati  dalle  organizzazioni  del
commercio, del turismo e dei servizi maggiormente  rappresentative  a
livello provinciale; 
    e) da un  rappresentante  designato  dall'azienda  di  promozione
turistica, ove esista; 
    f) da tre esperti nel settore della somministrazione di  alimenti
e di bevande, designati dalle organizzazioni nazionali  di  categoria
maggiormente rappresentative; 
    g) da un rappresentante designato dalle organizzazioni  sindacali
dei lavoratori del settore  maggiormente  rappresentative  a  livello
provinciale; 
    h)  da  un  rappresentante  designato  dalle   associazioni   dei
consumatori e degli utenti  maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale. 
  2. La commissione di cui al  comma  1  e'  nominata  dal  consiglio
comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge. 
  3. Per i comuni con popolazione non superiore a diecimila  abitanti
e' istituita un'unica commissione per ciascuna provincia, composta: 
    a) dal presidente della giunta provinciale o da un  suo  delegato
ovvero, per la regione Valle d'Aosta,  dal  presidente  della  giunta
regionale o da un suo delegato, che la presiede; 
    b) dal sindaco del comune di volta in volta interessato o  da  un
suo delegato; 
    c) da un funzionario delegato dal prefetto; 
    d) da un funzionario delegato dal questore; 
    e) dal direttore  dell'ufficio  provinciale  dell'industria,  del
commercio e  dell'artigianato,  o  da  un  funzionario  dallo  stesso
delegato; 
    f) da  due  rappresentanti  designati  dalle  organizzazioni  del
commercio, del turismo e dei servizi maggiormente  rappresentative  a
livello provinciale; 
    g) da tre esperti nel settore della somministrazione di  alimenti
e di bevande designati dalle organizzazioni  nazionali  di  categoria
maggiormente rappresentative; 
    h) da un rappresentante designato  dalle  aziende  di  promozione
turistica della provincia; 
    i) da un rappresentante designato dalle organizzazioni  sindacali
dei lavoratori del settore  maggiormente  rappresentative  a  livello
provinciale; 
    l)  da  un  rappresentante  designato  dalle   associazioni   dei
consumatori e degli utenti  maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale. 
  4. La commissione di cui al comma  3  e'  nominata  dal  presidente
della giunta provinciale ovvero, per la regione  Valle  d'Aosta,  dal
presidente della giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 
  5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 durano  in  carica  quattro
anni. Nei sei  mesi  antecedenti  la  scadenza,  il  sindaco  per  la
commissione  di  cui  al  comma  1  e  il  presidente  della   giunta
provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, il presidente della
giunta regionale, per la commissione di cui al comma 3, richiedono le
prescritte designazioni; qualora queste non siano pervenute alla data
di scadenza, il sindaco e  il  presidente  della  giunta  provinciale
ovvero, per la regione Valle  d'Aosta,  il  presidente  della  giunta
regionale, procedono comunque alla nomina delle commissioni. 
  6. Il parere della commissione di  cui  al  comma  3  del  presente
articolo, previsto dall'articolo 3, comma 1,  ai  fini  del  rilascio
dell'autorizzazione, si intende favorevole  qualora  siano  trascorsi
quarantacinque giorni dalla richiesta di parere da parte del sindaco,
senza che la commissione medesima si sia espressa in merito.