Art. 7. 
                             Subingresso 
  1. Il trasferimento  della  gestione  o  della  titolarita'  di  un
esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti  e  di  bevande
per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione  all'avente
causa dell'autorizzazione di  cui  all'articolo  3,  sempre  che  sia
provato l'effettivo trasferimento dell'attivita' e il subentrante sia
regolarmente iscritto nel registro di cui all'articolo 2.