Art. 8. 
                         Orario di attivita' 
  1. Il sindaco, sentite le associazioni  di  categoria  maggiormente
rappresentative  e  l'azienda  di  promozione  turistica  nonche'  le
associazioni   dei   consumatori   e   degli   utenti    maggiormente
rappresentative a livello  nazionale,  determina  l'orario  minimo  e
massimo di attivita', che puo' essere differenziato nell'ambito dello
stesso comune in ragione delle  diverse  esigenze  e  caratteristiche
delle zone considerate. 
  2.  E'  consentito  all'esercente  di  posticipare   l'apertura   e
anticipare la chiusura dell'esercizio fino a  un  massimo  di  un'ora
rispetto all'orario minimo stabilito e  di  effettuare  una  chiusura
intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due  ore  consec-
utive. 
  3. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare  preventivamente  al
comune  l'orario  adottato  e  di  renderlo  noto  al  pubblico   con
l'esposizione di apposito cartello, ben visibile. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si  applicano  agli
esercizi di cui all'articolo 3, comma 6. 
  5. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza,  specie  nei  mesi
estivi,  idonei  livelli  di   servizio,   predispone,   sentite   le
organizzazioni di categoria interessate nonche' le  associazioni  dei
consumatori e degli utenti  maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla
presente legge. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico
mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti  giorni,  di  un
apposito cartello ben visibile.