Art. 9. 
            Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica 
  1. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,  il
sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni  dal  rilascio,  gli
estremi delle autorizzazioni di cui all'articolo 3. 
  2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali  e  agenti  di
pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorita' di  pubblica
sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti. 
  3. La sospensione del titolo autorizzatorio prevista  dall'articolo
100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non puo' avere durata superiore
a quindici  giorni;  e'  fatta  salva  la  facolta'  di  disporre  la
sospensione per  una  durata  maggiore,  quando  sia  necessario  per
particolari esigenze di ordine e  sicurezza  pubblica  specificamente
motivate. 
 
          Nota all'art. 9:
             -  L'art.  100  del  testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, cosi' recita:
             "Art. 100. - Oltre  i  casi  indicati  dalla  legge,  il
          questore  puo'  sospendere  la  licenza di un esercizio nel
          quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o  che  sia
          abituale  ritrovo  di  persone  pregiudicate o pericolose o
          che,  comunque,  costituisca  un  pericolo   per   l'ordine
          pubblico, per la moralita' pubblica e il buon costume o per
          la sicurezza dei cittadini.
             Qualora  si  ripetano  i  fatti che hanno determinata la
          sospensione, la licenza puo' essere revocata".