IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per giocattolo qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da minori di anni 14, compresi gli eventuali relativi apparecchi di installazione d'uso ed altri accessori. 2. Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell'allegato I. 3. Per immissione sul mercato si intende tanto la vendita quanto la distribuzione a titolo gratuito del giocattolo.