IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 54 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva del  Consiglio  n.
88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti la sicurezza dei giocattoli; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 agosto 1991; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del tesoro  e  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato; 
 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per giocattolo qualsiasi
prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato  a
fini di gioco da minori di anni 14, compresi gli  eventuali  relativi
apparecchi di installazione d'uso ed altri accessori. 
  2.  Non   sono   considerati   giocattoli   i   prodotti   elencati
nell'allegato I. 
  3. Per immissione sul mercato si intende tanto la vendita quanto la
distribuzione a titolo gratuito del giocattolo.