Art. 10. 
                  Ritiro di giocattoli dal mercato 
  1. I  giocattoli,  che  risultino  non  muniti  legittimamente  del
marchio CE a seguito della procedura di accertamento di cui  all'art.
8, debbono essere immediatamente ritirati dal mercato. 
  2.  Ove  si  constati  che  giocattoli  muniti  del  marchio  CE  e
utilizzati conformemente alla loro destinazione secondo l'uso di  cui
all'art. 2, comma 1, possano compromettere la sicurezza e  la  salute
dei  consumatori  o  di  altri,  il  Ministero  dell'industria,   del
commercio  e  dell'artigianato,  con   provvedimento   motivato,   da
notificare immediatamente agli interessati, contenente  l'indicazione
dei mezzi di ricorso,  puo'  disporre  il  ritiro  dei  prodotti  dal
mercato e vietarne o limitarne la  commercializzazione,  informandone
immediatamente la Commissione della CEE e il Ministero della sanita'.