Art. 10. Ritiro di giocattoli dal mercato 1. I giocattoli, che risultino non muniti legittimamente del marchio CE a seguito della procedura di accertamento di cui all'art. 8, debbono essere immediatamente ritirati dal mercato. 2. Ove si constati che giocattoli muniti del marchio CE e utilizzati conformemente alla loro destinazione secondo l'uso di cui all'art. 2, comma 1, possano compromettere la sicurezza e la salute dei consumatori o di altri, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, da notificare immediatamente agli interessati, contenente l'indicazione dei mezzi di ricorso, puo' disporre il ritiro dei prodotti dal mercato e vietarne o limitarne la commercializzazione, informandone immediatamente la Commissione della CEE e il Ministero della sanita'.