Art. 11. S a n z i o n i 1. Chiunque immette in commercio, vende o distribuisce gratuitamente al pubblico giocattoli privi del marchio CE e' punito con l'ammenda da lire un milione a lire quaranta milioni. 2. Il fabbricante o il mandatario stabilito nella Comunita' che appone indebitamente il marchio CE e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni. 3. Chiunque viola il disposto dell'art. 4, comma 3, e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire unmilionecinquecentomila a lire venti milioni. 4. Chiunque viola il disposto dell'art. 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. 5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 9 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.