Art. 11. 
                           S a n z i o n i 
  1.  Chiunque   immette   in   commercio,   vende   o   distribuisce
gratuitamente al pubblico giocattoli privi del marchio CE  e'  punito
con l'ammenda da lire un milione a lire quaranta milioni. 
  2. Il fabbricante o il mandatario  stabilito  nella  Comunita'  che
appone indebitamente il marchio CE e'  punito,  salvo  che  il  fatto
costituisca piu' grave  reato,  con  l'arresto  fino  a  sei  mesi  e
l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni. 
  3. Chiunque viola il disposto dell'art. 4, comma  3,  e'  soggetto,
salvo che il fatto costituisca reato,  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria    del    pagamento    di    una     somma     da     lire
unmilionecinquecentomila a lire venti milioni. 
  4. Chiunque viola il disposto dell'art. 5 e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da  lire  cinque
milioni a lire venti milioni. 
  5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai  commi  2,  3,  4  e  5
dell'art. 9 e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da lire quattro milioni  a  lire  ventiquattro
milioni.