Art. 12. Norme finali e transitorie 1. La legge 18 febbraio 1983, n. 46, e' abrogata. 2. Le stazioni sperimentali, indicate all'art. 4 della legge 18 febbraio 1983, n. 46, e gli organismi designati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi di detto articolo, si ritengono provvisoriamente autorizzati ai sensi dell'art. 7 del presente decreto. I predetti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno presentare istanza di riconferma con le modalita' di cui all'art. 6, comma 1. 3. Per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere commercializzati giocattoli gia' immessi nel mercato secondo la legislazione precedentemente in vigore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 settembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTELLI