Art. 12. 
                     Norme finali e transitorie 
 
  1. La legge 18 febbraio 1983, n. 46, e' abrogata. 
  2. Le stazioni sperimentali, indicate all'art.  4  della  legge  18
febbraio 1983, n. 46, e  gli  organismi  designati  con  decreto  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  ai  sensi
di detto articolo, si ritengono provvisoriamente autorizzati ai sensi
dell'art. 7 del presente decreto. I predetti, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  dovranno  presentare
istanza di riconferma con le modalita' di cui all'art. 6, comma 1. 
  3. Per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto  possono  essere  commercializzati  giocattoli  gia'
immessi  nel  mercato  secondo  la  legislazione  precedentemente  in
vigore. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 27 settembre 1991 
 
                               COSSIGA 
    

                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  ROMITA,     Ministro     per     il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie
                                  DE  MICHELIS, Ministro degli affari
                                  esteri
                                  MARTELLI,  Ministro  di  grazia   e
                                  giustizia
                                  CARLI, Ministro del tesoro
                                  BODRATO,  Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato


    
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI