Art. 2. 
                       Condizioni di sicurezza 
  1. I giocattoli  debbono  essere  fabbricati  a  regola  d'arte  in
materia di sicurezza e possono essere immessi sul mercato solo se non
compromettono la sicurezza e/o la  salute  degli  utilizzatori  o  di
altre  persone,  quando  siano  utilizzati  conformemente  alla  loro
destinazione, per una durata d'impiego prevedibile in  considerazione
del comportamento abituale dei bambini. 
  2. Il disposto del comma 1 e' osservato se i giocattoli  rispondono
ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II.