Art. 2. Condizioni di sicurezza 1. I giocattoli debbono essere fabbricati a regola d'arte in materia di sicurezza e possono essere immessi sul mercato solo se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o di altre persone, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione, per una durata d'impiego prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. 2. Il disposto del comma 1 e' osservato se i giocattoli rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II.