Art. 3. Presunzione di conformita' 1. Si presumono conformi ai requisiti di cui al comma 2 dell'art. 2 i giocattoli fabbricati in conformita' alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate comunitarie. 2. Per quanto riguarda i giocattoli fabbricati in Italia le norme nazionali di ricezione delle norme armonizzate comunitarie sono ema- nate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 3. Qualora nella fabbricazione le norme di cui ai precedenti commi non siano state integralmente osservate, o quando non esistano, i giocattoli possono essere immessi sul mercato soltanto dopo aver ricevuto un attestato CE del tipo, con il quale un organismo, autorizzato ai sensi dell'art. 6, dichiara la conformita' dei giocattoli ai requisiti essenziali di cui al comma 2 dell'art. 2.