Art. 3. 
                     Presunzione di conformita' 
  1. Si presumono conformi ai requisiti di cui al comma 2 dell'art. 2
i giocattoli fabbricati in conformita' alle norme  nazionali  che  li
riguardano e che recepiscono le norme armonizzate comunitarie. 
  2. Per quanto riguarda i giocattoli fabbricati in Italia  le  norme
nazionali di ricezione delle norme armonizzate comunitarie sono  ema-
nate  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 
  3. Qualora nella fabbricazione le norme di cui ai precedenti  commi
non siano state integralmente osservate, o  quando  non  esistano,  i
giocattoli possono essere immessi  sul  mercato  soltanto  dopo  aver
ricevuto un attestato  CE  del  tipo,  con  il  quale  un  organismo,
autorizzato  ai  sensi  dell'art.  6,  dichiara  la  conformita'  dei
giocattoli ai requisiti essenziali di cui al comma 2 dell'art. 2.