Art. 4. Marchio "CE" 1. Non possono essere immessi sul mercato i giocattoli privi del marchio CE, consistente nel simbolo "CE". 2. Il marchio CE e' apposto sul giocattolo dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita' europea. Con l'apposizione del marchio il fabbricante o il mandatario attestano sotto la loro responsabilita' che il giocattolo e' stato fabbricato in conformita' alle norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, oppure che e' conforme al modello approvato ai sensi del comma 3 dell'art. 3. 3. E' vietato apporre sui giocattoli marchi o iscrizioni che possono essere confusi con il marchio CE.