Art. 4. 
                            Marchio "CE" 
  1. Non possono essere immessi sul mercato i  giocattoli  privi  del
marchio CE, consistente nel simbolo "CE". 
  2. Il marchio CE e' apposto sul giocattolo dal  fabbricante  o  dal
suo mandatario stabilito nella Comunita' europea.  Con  l'apposizione
del marchio il fabbricante o il mandatario attestano  sotto  la  loro
responsabilita' che il giocattolo e' stato fabbricato in  conformita'
alle norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, oppure che e'  conforme
al modello approvato ai sensi del comma 3 dell'art. 3. 
  3. E' vietato  apporre  sui  giocattoli  marchi  o  iscrizioni  che
possono essere confusi con il marchio CE.