Art. 7. Organismi autorizzati alla certificazione CE 1. Per essere autorizzato ad effettuare le certificazioni CE, l'organismo interessato deve farne istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalita', che saranno indicate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'ispettorato tecnico dell'industria provvede alla relativa istruttoria ed alla verifica del possesso dei requisiti essenziali di cui all'allegato III. E' considerato titolo di valutazione delle capacita' tecniche l'accreditamento dell'organismo da parte di un ente specializzato. 2. L'autorizzazione e' rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sull'attivita' degli organismi autorizzati. 4. Se un organismo autorizzato non soddisfa piu' i requisiti minimi di cui all'allegato III, l'autorizzazione e' revocata. 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, comunica alla Commissione CEE l'elenco degli organismi autorizzati ed ogni successiva variazione. Informa altresi' regolarmente la Commissione CEE in merito all'attivita' svolta dagli organismi autorizzati e ogni tre anni le trasmette una relazione sulla applicazione del presente decreto.