Art. 7. 
            Organismi autorizzati alla certificazione CE 
  1. Per essere  autorizzato  ad  effettuare  le  certificazioni  CE,
l'organismo   interessato   deve   farne   istanza    al    Ministero
dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   secondo   le
modalita',  che   saranno   indicate   con   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  da  emanare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.
L'ispettorato   tecnico   dell'industria   provvede   alla   relativa
istruttoria ed alla verifica del possesso dei requisiti essenziali di
cui all'allegato III. E'  considerato  titolo  di  valutazione  delle
capacita' tecniche l'accreditamento dell'organismo  da  parte  di  un
ente specializzato. 
  2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  con  decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  3. Il Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato
vigila sull'attivita' degli organismi autorizzati. 
  4. Se un organismo autorizzato non soddisfa piu' i requisiti minimi
di cui all'allegato III, l'autorizzazione e' revocata. 
  5. Il Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,
per il tramite del  Ministero  degli  affari  esteri,  comunica  alla
Commissione  CEE  l'elenco  degli  organismi  autorizzati   ed   ogni
successiva variazione. Informa altresi' regolarmente  la  Commissione
CEE in merito all'attivita' svolta dagli organismi autorizzati e ogni
tre anni le trasmette una relazione sulla applicazione  del  presente
decreto.