Art. 8. Procedura per la certificazione CE 1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' che intenda ottenere la certificazione CE deve farne domanda ad un organismo autorizzato. 2. La domanda deve contenere il nome e l'indirizzo del richiedente, una descrizione del giocattolo, informazioni sulla sua concezione e fabbricazione e l'indicazione del luogo di fabbricazione. Alla domanda deve essere unito un modello del giocattolo. 3. L'organismo autorizzato esamina la regolarita' dei documenti forniti, verifica che il giocattolo non e' suscettibile di compromettere la sicurezza e la salute ai sensi dell'art. 2, effettua gli esami e le prove appropriate per verificare che il modello risponde ai requisiti essenziali, utilizzando per quanto possibile le norme armonizzate ed eventualmente chiedendo altri esemplari del modello. 4. Se il modello risponde ai requisiti essenziali, l'organismo autorizzato rilascia al richiedente un attestato CE del tipo, riportandovi le conclusioni dell'esame, le condizioni cui e' eventualmente assoggettato, le descrizioni e i disegni del modello approvato. 5. Copia dell'attestato viene trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 6. I documenti concernenti l'esecuzione delle prove ed il rispetto dei requisiti tecnici debbono essere tenuti a disposizione anche del Ministero della sanita', che potra' procedere a particolari controlli in relazione ai propri compiti istituzionali. Copia dei risultati di detti controlli sara' trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 7. L'organismo autorizzato che rifiuti di rilasciare un attestato CE ne informa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Commissione CEE, precisando le ragioni del rifiuto.