Art. 8. 
                 Procedura per la certificazione CE 
  1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' che
intenda ottenere la  certificazione  CE  deve  farne  domanda  ad  un
organismo autorizzato. 
  2. La domanda deve contenere il nome e l'indirizzo del richiedente,
una descrizione del giocattolo, informazioni sulla sua  concezione  e
fabbricazione  e  l'indicazione  del  luogo  di  fabbricazione.  Alla
domanda deve essere unito un modello del giocattolo. 
  3. L'organismo autorizzato esamina  la  regolarita'  dei  documenti
forniti,  verifica  che  il  giocattolo  non   e'   suscettibile   di
compromettere la sicurezza e la salute ai sensi dell'art. 2, effettua
gli esami e le  prove  appropriate  per  verificare  che  il  modello
risponde ai requisiti essenziali, utilizzando per quanto possibile le
norme armonizzate ed  eventualmente  chiedendo  altri  esemplari  del
modello. 
  4. Se il modello  risponde  ai  requisiti  essenziali,  l'organismo
autorizzato  rilascia  al  richiedente  un  attestato  CE  del  tipo,
riportandovi  le  conclusioni  dell'esame,  le  condizioni   cui   e'
eventualmente assoggettato, le descrizioni e i  disegni  del  modello
approvato. 
  5.   Copia   dell'attestato   viene    trasmessa    al    Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  6. I documenti concernenti l'esecuzione delle prove ed il  rispetto
dei requisiti tecnici debbono essere tenuti a disposizione anche  del
Ministero della sanita', che potra' procedere a particolari controlli
in relazione ai propri compiti istituzionali. Copia dei risultati  di
detti controlli sara'  trasmessa  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato. 
  7. L'organismo autorizzato che rifiuti di rilasciare  un  attestato
CE  ne  informa  il  Ministero  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e la Commissione  CEE,  precisando  le  ragioni  del
rifiuto.