Art. 9. 
                          C o n t r o l l i 
  1. Al fine di verificare la conformita' dei giocattoli  alle  norme
del presente decreto, il Ministero dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato dispone verifiche, accertamenti e  controlli,  anche
nella  fase  della  commercializzazione,  mediante  i  propri  uffici
centrali e periferici  coadiuvati  da  istituti,  enti  o  laboratori
autorizzati o mediante le stazioni sperimentali per  l'industria,  le
quali potranno avvalersi, previa richiesta all'Amministrazione, della
collaborazione di istituti, enti o laboratori autorizzati. 
  2. Per lo svolgimento dei controlli  deve  essere  consentito  alle
persone  incaricate  l'accesso  ai  luoghi  di  fabbricazione  o   di
immagazzinamento e alle informazioni di cui ai commi 4 e  5,  nonche'
il prelievo di un campione  per  sottoporlo  ad  esami  e  prove.  Le
informazioni cosi' ottenute sono coperte dal segreto d'ufficio. 
  3.  Il  fabbricante  o  il  suo  mandatario   o   il   responsabile
dell'immissione sul mercato della Comunita'  economica  europea  sono
tenuti a fornire le predette informazioni entro il termine,  comunque
non minore di otto giorni, fissato dall'autorita' richiedente. 
  4. Relativamente ai giocattoli fabbricati secondo  la  prescrizione
dell'art. 3, commi 1 e 2, in conformita' alle  norme  armonizzate  il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'  tengono  a
disposizione, ai fini di controllo, le seguenti informazioni: 
    a) una descrizione dei mezzi (come  l'impiego  di  un  protocollo
d'esame, di una scheda tecnica) con cui il  fabbricante  assicura  la
conformita' della produzione alle norme  armonizzate;  eventualmente:
un attestato CE del tipo  rilasciato  di  un  organismo  autorizzato;
copie dei documenti che il fabbricante  ha  sottoposto  all'organismo
autorizzato; una descrizione di mezzi  con  i  quali  il  fabbricante
verifica la conformita' al modello autorizzato; 
    b) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento; 
    c) informazioni dettagliate sulla concezione e  la  fabbricazione
del giocattolo. 
  5. Relativamente ai giocattoli fabbricati secondo  la  prescrizione
dell'art. 3, comma 3, in totale o parziale difformita' o  in  assenza
di norme armonizzate, il fabbricante o il  suo  mandatario  stabilito
nella Comunita' tengono a disposizione,  ai  fini  di  controllo,  le
seguenti informazioni: 
    a) una descrizione dettagliata della fabbricazione; 
    b) una descrizione dei mezzi (come l'impiego di un protocollo  di
esame, di una scheda tecnica) con cui il fabbricante si accerta della
conformita' al modello autorizzato; 
    c) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento; 
    d)  copie  dei  documenti  che  il  fabbricante  ha   presentato,
conformemente all'art. 8, ad un organismo autorizzato; 
    e) il certificato di prova del campione o copia conforme. 
  6.  Qualora  ne'  il  fabbricante,  ne'  il  suo  mandatario  siano
stabiliti nella Comunita', gli obblighi di  informazione  di  cui  ai
commi 4 e 5 incombono alla persona  che  immette  il  giocattolo  nel
mercato comunitario. 
  7. Le spese delle operazioni di verifica, accertamento e  controllo
saranno a carico del fabbricante o del mandatario. 
  8. In caso di manifesta inosservanza degli obblighi di informazione
previsti nei  commi  precedenti,  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato puo' disporre  che  il  fabbricante,  il
mandatario o l'importatore, a loro spese, facciano effettuare,  entro
un termine determinato, una prova da  parte  di  un  altro  organismo
autorizzato per verificare la conformita' del giocattolo  alle  norme
armonizzate o ai loro requisiti essenziali di sicurezza.