Art. 9. C o n t r o l l i 1. Al fine di verificare la conformita' dei giocattoli alle norme del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone verifiche, accertamenti e controlli, anche nella fase della commercializzazione, mediante i propri uffici centrali e periferici coadiuvati da istituti, enti o laboratori autorizzati o mediante le stazioni sperimentali per l'industria, le quali potranno avvalersi, previa richiesta all'Amministrazione, della collaborazione di istituti, enti o laboratori autorizzati. 2. Per lo svolgimento dei controlli deve essere consentito alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento e alle informazioni di cui ai commi 4 e 5, nonche' il prelievo di un campione per sottoporlo ad esami e prove. Le informazioni cosi' ottenute sono coperte dal segreto d'ufficio. 3. Il fabbricante o il suo mandatario o il responsabile dell'immissione sul mercato della Comunita' economica europea sono tenuti a fornire le predette informazioni entro il termine, comunque non minore di otto giorni, fissato dall'autorita' richiedente. 4. Relativamente ai giocattoli fabbricati secondo la prescrizione dell'art. 3, commi 1 e 2, in conformita' alle norme armonizzate il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' tengono a disposizione, ai fini di controllo, le seguenti informazioni: a) una descrizione dei mezzi (come l'impiego di un protocollo d'esame, di una scheda tecnica) con cui il fabbricante assicura la conformita' della produzione alle norme armonizzate; eventualmente: un attestato CE del tipo rilasciato di un organismo autorizzato; copie dei documenti che il fabbricante ha sottoposto all'organismo autorizzato; una descrizione di mezzi con i quali il fabbricante verifica la conformita' al modello autorizzato; b) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento; c) informazioni dettagliate sulla concezione e la fabbricazione del giocattolo. 5. Relativamente ai giocattoli fabbricati secondo la prescrizione dell'art. 3, comma 3, in totale o parziale difformita' o in assenza di norme armonizzate, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' tengono a disposizione, ai fini di controllo, le seguenti informazioni: a) una descrizione dettagliata della fabbricazione; b) una descrizione dei mezzi (come l'impiego di un protocollo di esame, di una scheda tecnica) con cui il fabbricante si accerta della conformita' al modello autorizzato; c) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento; d) copie dei documenti che il fabbricante ha presentato, conformemente all'art. 8, ad un organismo autorizzato; e) il certificato di prova del campione o copia conforme. 6. Qualora ne' il fabbricante, ne' il suo mandatario siano stabiliti nella Comunita', gli obblighi di informazione di cui ai commi 4 e 5 incombono alla persona che immette il giocattolo nel mercato comunitario. 7. Le spese delle operazioni di verifica, accertamento e controllo saranno a carico del fabbricante o del mandatario. 8. In caso di manifesta inosservanza degli obblighi di informazione previsti nei commi precedenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre che il fabbricante, il mandatario o l'importatore, a loro spese, facciano effettuare, entro un termine determinato, una prova da parte di un altro organismo autorizzato per verificare la conformita' del giocattolo alle norme armonizzate o ai loro requisiti essenziali di sicurezza.