Art. 10.
                      Disposizioni transitorie
 1.  Le provvidenze economiche sono corrisposte nelle misure previste
dalla presente legge, previa detrazione di quanto gia' erogato, anche
in favore dei cittadini  italiani  e  dei  loro  familiari  a  carico
rimpatriati  dalla  Somalia  e dall'Etiopia a seguito dei decreti del
Ministro degli affari esteri  rispettivamente  del  4  gennaio  1991,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 1991, e 31
maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno
1991, nonche' dalla Liberia a seguito del decreto del Ministro  degli
affari   esteri  del  5  dicembre  1990,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1990.
  2. Le provvidenze economiche nelle misure stabilite dall'articolo 2
si applicano limitatamente al triennio
1991-1993.
 
          Note all'art. 10:
             -  Il  D.M.  4   gennaio   1991   reca:   "Dichiarazione
          dell'esistenza dello stato di necessita' al rimpatrio dalla
          Somalia dei cittadini ivi residenti".
             -   Il   D.M.   31   maggio  1991  reca:  "Dichiarazione
          dell'esistenza  dello  stato  di  necessita'  al  rimpatrio
          dall'Etiopia dei cittadini ivi residenti".
             -   Il   D.M.   5  dicembre  1990  reca:  "Dichiarazione
          dell'esistenza dello stato di necessita' al rimpatrio dalla
          Liberia dei cittadini ivi anagraficamente residenti".