Art. 11. Copertura finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 4.300 milioni per l'anno 1991, di lire 2.200 milioni per l'anno 1992 e di lire 1.800 milioni per l'anno 1993. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto a lire 4.300 milioni per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1026 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il medesimo anno, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13; quanto a lire 2.200 milioni per l'anno 1992 e a lire 1.800 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da assegnare ad appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e degli affari esteri. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta congiunta dei Ministri interessati, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 ottobre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BONIVER, Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione Visto, il Guardasigilli: MARTELLI ------------------
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 14 del D.P.R. n. 13/1986 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987) e' il seguente: "Art. 14 (Fondo di incentivazione). - 1. Allo scopo di promuovere una piu' razionale ed efficace utilizzazione del lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e di riorganizzazione dei servizi - anche in relazione a progetti finalizzati al recupero di efficienza e qualita' delle prestazioni - al fine altresi' di realizzare una maggiore fruibilita' dei servizi in favore dei cittadini utenti, si costituira' per ciascun comparto un fondo di incentivazione che sara' alimentato con una quota, a carico del bilancio dello Stato e aggiuntiva rispetto agli ammontari definiti nel successivo art. 15, dello 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascun ente, da iscrivere annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 nei bilanci dei singoli enti e con eventuali quote di lavoro straordinario e di altre eventuali indennita' da definire negli accordi di comparto. 2. Tale fondo, da gestire in sede di contrattazione decentrata, a norma degli articoli 11 e 14 della legge- quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo di comparto, dovra' concorrere a finanziare gli oneri derivanti da processi di mobilita' e turnazione, nonche' riconoscimenti retributivi conseguenti alla realizzazione di progetti speciali di produttivita' e a incrementi di efficienza". - Il testo dell'art. 26, primo comma, della legge n. 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) e' il seguente: "Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente e' versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicita' trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218".