Art. 2. Provvidenze economiche 1. L'indennita' di sistemazione e il contributo straordinario pro capite, di cui all'articolo 5 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, sono elevati rispettivamente a lire 4.000.000 una tantum e a lire 40.000 giornaliere per un periodo massimo di sei mesi. 2. La dichiarazione prevista dall'articolo 9, comma secondo, della legge 26 dicembre 1981, n. 763, deve essere resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 5 della legge n. 763/1981 e' il seguente: "Art. 5 (Indennita' di sistemazione e contributo alloggiativo). - Ai profughi di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 1 spetta una indennita' di L. 500.000 pro capite. L'indennita' e' corrisposta dalla prefettura nella cui circoscrizione e' avvenuto il rimpatrio o da quella del luogo dove l'interessato dichiara di stabilire la residenza. L'indennita' non e' dovuta nel caso in cui la residenza in Italia sia stabilita olte tre mesi dalla data di partenza dal Paese di provenienza, indicata nell'attestato consolare di rimpatrio ne' e' dovuta quando la indennita' venga richiesta dai profughi oltre tre mesi dall'inizio della residenza o dalla data di nascita dei figli nati in Italia. Ai profughi che ne facciano richiesta e' concesso, ai sensi del successivo art. 9, un contributo straordinario pro capite di L. 8.000 giornaliere per quarantacinque giorni, da erogare in unica soluzione, per la loro iniziale ed autonoma sistemazione. L'indennita' di cui al primo comma ed il contributo staordinario di cui al quarto comma sono annualmente aggiornati in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativamente all'anno precedente, mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla prefettura e localizzati presso la sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso qualsiasi ufficio postale, a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni". - Il testo dell'art. 9, secondo comma, della stessa legge n. 763/1981 e' il seguente: "I benefici di cui ai citati articoli possono essere concessi ai profughi che all'atto del rimpatrio dichiarino per iscritto, sotto la propria responsabilita', di versare in stato di bisogno. Qualora dai successivi accertamenti tale condizione risulti inesistente, il profugo e' tenuto a rimborsare l'importo delle indennita' e delle prestazioni ricevute". - Per il titolo della legge n. 15/1988 si veda in nota all'art.1.