Art. 2. 
                       Provvidenze economiche 
 1. L'indennita' di sistemazione e il  contributo  straordinario  pro
capite, di cui all'articolo 5 della legge 26 dicembre 1981,  n.  763,
sono elevati rispettivamente a lire 4.000.000 una  tantum  e  a  lire
40.000 giornaliere per un periodo massimo di sei mesi. 
  2. La dichiarazione prevista dall'articolo 9, comma secondo,  della
legge 26 dicembre 1981, n. 763, deve essere resa ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11  maggio
1971, n. 390. 
 
          Note all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 5 della legge  n.  763/1981  e'  il
          seguente:
             "Art.   5   (Indennita'  di  sistemazione  e  contributo
          alloggiativo). - Ai profughi di  cui  ai  numeri  4)  e  5)
          dell'art. 1 spetta una indennita' di L. 500.000 pro capite.
             L'indennita'  e'  corrisposta dalla prefettura nella cui
          circoscrizione e' avvenuto il rimpatrio  o  da  quella  del
          luogo   dove   l'interessato   dichiara   di  stabilire  la
          residenza.
             L'indennita' non e' dovuta nel caso in cui la  residenza
          in  Italia  sia  stabilita  olte  tre  mesi  dalla  data di
          partenza dal Paese di provenienza, indicata  nell'attestato
          consolare  di  rimpatrio ne' e' dovuta quando la indennita'
          venga richiesta dai profughi  oltre  tre  mesi  dall'inizio
          della  residenza  o dalla data di nascita dei figli nati in
          Italia.
             Ai profughi che ne facciano richiesta  e'  concesso,  ai
          sensi  del  successivo  art. 9, un contributo straordinario
          pro capite  di  L.  8.000  giornaliere  per  quarantacinque
          giorni, da erogare in unica soluzione, per la loro iniziale
          ed autonoma sistemazione.
             L'indennita'  di  cui  al  primo  comma ed il contributo
          staordinario  di  cui  al  quarto  comma  sono  annualmente
          aggiornati  in  relazione  alla  variazione dell'indice dei
          prezzi al consumo per le famiglie di  operai  ed  impiegati
          relativamente  all'anno  precedente,  mediante  decreto del
          Ministro dell'interno  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro.
             Gli  ordinativi  di  pagamento  collettivi  emessi dalla
          prefettura e localizzati presso  la  sezione  di  tesoreria
          provinciale  possono  essere  resi  esigibili  anche presso
          qualsiasi ufficio postale,  a  prescindere  dai  limiti  di
          somma stabiliti da particolari disposizioni".
             -  Il  testo  dell'art.  9,  secondo comma, della stessa
          legge n.  763/1981 e' il seguente: "I benefici  di  cui  ai
          citati  articoli  possono  essere  concessi ai profughi che
          all'atto del rimpatrio dichiarino per  iscritto,  sotto  la
          propria  responsabilita',  di  versare in stato di bisogno.
          Qualora dai successivi accertamenti tale condizione risulti
          inesistente, il profugo e' tenuto  a  rimborsare  l'importo
          delle indennita' e delle prestazioni ricevute".
             -  Per  il titolo della legge n. 15/1988 si veda in nota
          all'art.1.