Art. 3. Prima accoglienza e sistemazione 1. A seguito della domanda dell'indennita' una tantum o del contributo straordinario e nelle more della relativa erogazione, il Ministero dell'interno cura la prima sistemazione dei profughi sprovvisti di mezzi di sostentamento, avviandoli se possibile ai centri di accoglienza. 2. Il Ministero dell'interno e' altresi' autorizzato a sostenere spese relative a forme alternative di prima accoglienza e soccorso quando ricorrano ragioni di urgente necessita'. 3. Per il periodo in cui la prima accoglienza e' curata direttamente dal Ministero dell'interno, ai sensi dei commi 1 e 2, non si fa luogo all'erogazione del contributo straordinario.