Art. 4.
                              Alloggio
  1.  L'aliquota  di  alloggi  riservata  alla categoria dei profughi
dall'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763,  e'  stabilita
in misura non inferiore al 20 per cento.
  2.  I  contratti di locazione di immobili urbani per uso abitazione
stipulati dai  profughi  possono  avere  durata  inferiore  a  quella
prevista   dalla   legge   27  luglio  1978,  n.  392,  e  successive
modificazioni e integrazioni.
 
          Note all'art. 4:
             - Il testo dell'art. 34 della legge n.  763/1981  e'  il
          seguente:
             "Art.   34  (Assegnazione  di  alloggi).  -  La  regione
          territorialmentecompetente riserva a favore di profughi  di
          cui  all'art. 1 della presente legge un'aliquota di alloggi
          compresi nei programmi d'intervento in materia di  edilizia
          economica  e popolare non inferiore al 15 per cento. A tale
          fine e'  applicabile  la  deroga  di  cui  al  primo  comma
          dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30
          dicembre 1972, n. 1035.
             All'uopo,  e'  ammessa la presentazione delle domande di
          cui all'art. 4 del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.    1035,  per  un quinquennio dalla data del
          rimpatrio, o dalla data di entrata in vigore della presente
          legge, prescindendo dall'obbligo  della  residenza  di  cui
          all'art. 2, lettera b), dello stesso decreto.
             La  collocazione  nelle  previste  graduatorie  avverra'
          secondo le modalita' indicate nel penultimo  e  nell'ultimo
          comma dell'art. 9 dell'anzidetto decreto.
             Gli  alloggi  ancora in fase di costruzione alla data di
          entrata in vigore della presente legge da  parte  dell'Ente
          nazionale  per  lavoratori  rimpatriati e profughi o la cui
          costruzione dovesse iniziare dopo tale data da parte  dello
          stesso  ente,  verranno assegnati integralmente ai profughi
          ed ai  lavoratori  italiani  all'estero  che  rientrano  in
          patria.
             Fino   a   quando  non  sia  diversamente  stabilito  in
          attuazione  degli  articoli  93  e  95  del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616, i
          concorsi per l'assegnazione ai  profughi  dell'aliquota  di
          alloggi  di  cui  al primo comma del presente articolo e di
          quelli realizzati esclusivamente per essi, sono banditi  ai
          sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente
          della  Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, dagli istituti
          autonomi per le case popolari competenti per territorio.
             Gli alloggi vengono assegnati ai profughi dai comuni  ai
          sensi   dell'art.  95  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sentiti i rappresentanti
          delle organizzazioni di profughi presenti nella  regione  e
          designati  dal  prefetto  della provincia interessata sulla
          base delle indicazioni della regione stessa.
             Il sesto comma dell'art. 5 della legge 14 ottobre  1960,
          n. 1219, e' abrogato.
             Il  n.  8)  dell'art. 7 del decreto del Presidente della
          Repubblica 30 dicembre 1972, n.  1035,  e'  sostituito  dal
          seguente:
              '8)  richiedenti  grandi  invalidi  civili e militari o
          profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che  non
          svolgono alcuna attivita' lavorativa: punti 2'".
             - La legge n. 392/1978 reca: "Disciplina delle locazioni
          di immobili urbani".