Art. 5. Reinserimento lavorativo dei profughi 1. I profughi possono essere assunti da enti pubblici economici, da imprese e loro consorzi e dai datori di lavoro iscritti agli albi professionali con contratti di formazione e lavoro, in deroga ai limiti di eta' e per la durata di trentasei mesi. 2. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalita' dei lavoratori. 3. Restano in ogni caso ferme le disposizioni che regolano il collocamento obbligatorio dei profughi e la riserva prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Note all'art. 5: - La legge n. 25/1955 reca: "Disciplina dell'apprendistato". - Il testo dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 726/1984 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali) e' il seguente: "2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1".