Art. 5.
                Reinserimento lavorativo dei profughi
  1. I profughi possono essere assunti da enti pubblici economici, da
imprese  e  loro  consorzi  e dai datori di lavoro iscritti agli albi
professionali con contratti di formazione  e  lavoro,  in  deroga  ai
limiti di eta' e per la durata di trentasei mesi.
  2.  La  quota  di  contribuzione  a  carico del datore di lavoro e'
dovuta in misura fissa  corrispondente  a  quella  prevista  per  gli
apprendisti  dalla  legge  19  gennaio  1955,  n.  25,  e  successive
modificazioni e  integrazioni,  ferma  restando  la  contribuzione  a
carico  del  lavoratore  nella misura prevista per la generalita' dei
lavoratori.
  3. Restano in ogni caso  ferme  le  disposizioni  che  regolano  il
collocamento   obbligatorio   dei  profughi  e  la  riserva  prevista
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.  726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
 
          Note all'art. 5:
             -    La    legge    n.    25/1955    reca:   "Disciplina
          dell'apprendistato".
             - Il testo dell'art. 3, comma 2, del  D.L.  n.  726/1984
          (Misure  urgenti  a  sostegno  e  ad incremento dei livelli
          occupazionali) e' il seguente: "2. Fra i lavoratori assunti
          a norma del comma precedente, una quota fino al cinque  per
          cento   deve   essere   riservata   ai  cittadini  emigrati
          rimpatriati, ove in possesso dei  requisiti  necessari.  In
          caso   di   carenza   di   predetto   personale  dichiarata
          dall'ufficio di collocamento si procede ai sensi del  comma
          1".