Art. 6. Finanziamenti agevolati 1. La precedenza nei finanziamenti a tasso agevolato, di cui all'articolo 27 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, e' accordata sulla base delle certificazioni previste dall'articolo 36 della stessa legge n. 763 del 1981, estese all'attestazione dell'esercizio di attivita' industriale, commerciale ed artigianale da parte dei profughi.
Nota all'art. 6: - Il testo degli articoli 27 e 36 della legge n. 763/1981 e' il seguente: "Art. 27 (Finanziamenti). - I profughi di cui all'art. 1, che esercitavano nei Paesi di provenienza attivita' industriale, commerciale e artigianale, e che intendano riprendere nel territorio nazionale l'esercizio di dette attivita', a parita' di condizione hanno titolo di precedenza per ottenere finanziamenti a tasso agevolato disposti con provvedimenti legislativi a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigianali, sempre che le relative istanze siano state presentate non oltre tre anni dalla data del rimpatrio". "Art. 36. (Rilascio delle attestazioni delle autorita' consolari). - Le attestazioni previste dalla presente legge ai fini del riconoscimento della qualifica di profugo, nonche' le certificazioni dell'esercizio dell'attivita' professionale svolta nei Paesi di provenienza da parte dei profughi sono rilasciate dalle competenti autorita' consolari, fatta salva la facolta' del Ministero degli affari esteri di integrarle, ove necessario".