Art. 6.
                       Finanziamenti agevolati
  1.  La  precedenza  nei  finanziamenti  a  tasso  agevolato, di cui
all'articolo 27 della legge 26 dicembre 1981, n.  763,  e'  accordata
sulla  base  delle  certificazioni  previste  dall'articolo  36 della
stessa legge n. 763 del 1981, estese all'attestazione  dell'esercizio
di  attivita'  industriale,  commerciale  ed artigianale da parte dei
profughi.
 
          Nota all'art. 6:
             - Il testo  degli  articoli  27  e  36  della  legge  n.
          763/1981 e' il seguente:
             "Art.  27  (Finanziamenti). - I profughi di cui all'art.
          1, che esercitavano  nei  Paesi  di  provenienza  attivita'
          industriale,  commerciale  e  artigianale,  e che intendano
          riprendere nel territorio nazionale  l'esercizio  di  dette
          attivita',   a   parita'  di  condizione  hanno  titolo  di
          precedenza per ottenere  finanziamenti  a  tasso  agevolato
          disposti  con  provvedimenti  legislativi  a  favore  delle
          imprese industriali, commerciali ed artigianali, sempre che
          le relative istanze siano state presentate  non  oltre  tre
          anni dalla data del rimpatrio".
             "Art.  36.  (Rilascio delle attestazioni delle autorita'
          consolari).   - Le  attestazioni  previste  dalla  presente
          legge   ai  fini  del  riconoscimento  della  qualifica  di
          profugo,   nonche'   le    certificazioni    dell'esercizio
          dell'attivita'    professionale   svolta   nei   Paesi   di
          provenienza da parte dei  profughi  sono  rilasciate  dalle
          competenti autorita' consolari, fatta salva la facolta' del
          Ministero   degli   affari   esteri   di   integrarle,  ove
          necessario".