Art. 7. Borse di studio 1. Una aliquota del 5 per cento dei premi, borse di studio e sussidi, previsti dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 11 aprile 1955, n. 288, come sostituito dall'articolo unico della legge 12 marzo 1977, n. 87, e' concessa con priorita' ai profughi di cui alla presente legge.
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 1, primo comma, lettera a), della legge n. 288/1955, come sostituito dall'articolo unico della legge n. 87/1977, e' il seguente: "Il Ministero degli affari esteri entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio e' autorizzato a concedere: a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o apolidi nonche' a cittadini italiani residenti all'estero o ivi dimoranti per motivi di lavoro temporanei e loro discendenti conviventi, i quali vengano in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione o per effettuare ricerche di carattere scientifico".