Art. 8.
                           Reinsediamento
 1.  Una  indennita'  una  tantum  di  importo pari a quella prevista
dall'articolo 2 e' corrisposta dal Ministero degli affari  esteri  ai
profughi  ai  fini  del loro reinsediamento nel Paese di provenienza,
ove questo avvenga entro sessanta giorni dalla cessazione dello stato
di necessita' e previo accertamento della permanenza dello  stato  di
bisogno da parte del Ministero dell'interno. In tal caso il Ministero
degli  affari esteri ne cura il rientro a proprie spese dai luoghi di
attuale dimora.